Il tema del superbonus continua a essere di estrema attualità.

La domanda che interessa a molti è: cosa succede se si superano i termini di legge per il completamento delle opere?

Il beneficio fiscale è difatti calante nel tempo: mentre è ammontato al 110% fino al 2022, esso è calato al 90% nel 2023 e cala ulteriormente al 70% nel 2024.

Considerato che i prezzi degli appalti sono spesso gonfiati (in parte per la speculazione che è in corso, in parte per l’aumento dei prezzi delle materie prime), dette differenze percentuali – rapportate ai prezzi degli appalti – possono ammontare a importi significativi.

Con una  recente sentenza il Tribunale di Milano (Tribunale di Milano  15.09.2022 RG n. 12021/2022 in Ius on line 27 Dicembre 2023) ha affermato che ha diritto al risarcimento dei danni il committente che ha affidato ad un’impresa le opere di rifacimento facciata, usufruendo del bonus 90%, ove i lavori appaltati non siano mai stati iniziati.

 

QUANTO PUÓ OTTENERE IL COMMITTENTE RIMASTO SENZA BONUS?

Precisa il giudice ambrosiano che chi ha incaricato un impresa di eseguire opere con le agevolazioni fiscali previste dalla legge ma poi, a causa del ritardo nella realizzazione delle opere appaltate, ha perso la possibilità di usufruire del “bonus”, ha diritto di risolvere il contratto di appalto per inadempimento pagando all’appaltatore solo la parte delle opere realizzata (secondo i valori indicati nel capitolato lavori) e, nel caso in cui queste non siano nemmeno iniziate, ottenere la restituzione dell’acconto pagato alla ditta.

Inoltre, soggiunge il giudice, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno perché, a causa del mancato rispetto dei termini, ha perso la possibilità di usufruire del Superbonus.

Quanto alla liquidazione del risarcimento, la giurisprudenza tende tuttavia a considerare che se la condotta della ditta ha fatto perdere il Superbonus 110% per i lavori appaltati ma il committente non ha perso ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo degli altri benefici fiscali previsti dalla legge, il risarcimento del danno sarà riconoscibile solo per quella quota di agevolazioni definitivamente perduta.

In effetti, per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili la legge prevede diverse possibilità di agevolazione. Ad esempio, la possibilità di usufruire di una detrazione del 90% delle spese sostenute fino al 31.12.2023 per (eventuali nuovi) lavori avviati dall’1.1.2023, rispetto all’abitazione principale posseduta, per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore ad euro 15.000.

Da ciò consegue che, come affermato in altra sentenza del Tribunale di Frosinone (Trib. Frosinone, 02.11. 2023, Giudice Masetti, in www. Eclegal.it) che “in caso di ritardata realizzazione dei lavori di efficientamento energetico, imputabile all’impresa appaltatrice, laddove si superi il termine di legge per usufruire della detrazione fiscale al 110%, l’impresa cui sono imputabili i ritardi nei lavori è tenuta a risarcire il danno patito dal committente, danno da calcolarsi nella misura della differenza rispetto alla successiva e inferiore aliquota (90%) di detrazione usufruibile”.

Si osservi tuttavia che nemmeno quest’ultima modalità di calcolo del danno è necessariamente quella corretta.

 

COME ANDREBBE CALCOLATO IL DANNO

 Il danno, nel senso di mancato guadagno, difatti consiste (non solo, ma almeno anche) nell’accrescimento di valore dell’immobile dopo la realizzazione delle opere di efficientamento energetico. Si immagini che l’immobile valga 300.000 euro e dopo i lavori di efficientamento energetico ne valga 350.000 (incremento di valore di 50.000 euro): non necessariamente lavori per 150.000 euro aumentano di 150.000 il valore dell’immobile. In uno scenario del genere, il danno massimo che potrebbe pretendere il committente è di 50.000 euro. Tuttavia, potendo comunque ancora accedere al bonus al 90% (avendo perso quello al 110%), il danno potrebbe quantificarsi nell’importo di 5.000 euro (il 10% del maggior valore dell’immobile, non conseguito in conseguenza della scadenza del termine di legge per usufruire della scadenza del termine di legge per usufruire della maggiore aliquota del 110%)

Si tratta solo di alcuni esempi di come potrebbe essere calcolato il danno.

Bisogna però attendere altri interventi giurisprudenziali per poter iniziare ad avere qualche maggiore certezza sui futuri orientamenti dei giudici.

 

Avv. Renato Ragozzino

Legal Team – Unione Artigiani

 

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