Con qualche modifica rispetto al testo originario, è divenuto definitivo, con la conversione in legge (avvenuta ieri 16 luglio 2020) del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 – decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale), la detrazione fiscale del 110% per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Restano fermi gli interventi “trainanti”, ossia (con delle novità):

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (novità) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari;
  4. interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (qui, la detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio).

L’installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica continuano a farsi rientrare nel 110% solo se effettuata congiuntamente ad uno o più dei suddetti interventi trinanti. Così come possono farsi rientrare nel 110% gli altri interventi di riqualificazione energetica ma solo se fatti congiuntamente ad uno o più dei predetti.

Superbonus 110%: le principali novità

Premesso che si dovrà attendere, comunque, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio che dovrà definire le modalità attuative, incluse quelle relative all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, diverse sono le novità previste rispetto al testo ante conversione.

In primis vengono escluse dalla super detrazione gli immobili appartenenti a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9) e sono stati ridefiniti i limiti di spesa massima agevolabile.

Questi ultimi sono stati differenziati e sono stati fissati in 50.000 euro per gli edifici unifamiliari; 40.000 euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30.000 per quelli con più di otto unità. I valori, tuttavia, si intendono per unità immobiliari (quindi, ad esempio, per un condomino di 10 immobili, il limite di spesa massima agevolabile diventa 300.000 euro). Inoltre, per le persone fisiche il beneficio ecobonus spetta al massimo su due unità immobiliare (anche seconde case) oltre che per gli interventi sul condominio.

Viene esteso l’ecobonus anche alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno, come le villette a schiera. Per interventi di isolamento termico, la detrazione spetterà non solo per le superfici opache orizzontali e verticali, ma per la coibentazione di qualsiasi tipo di tetto (quindi, anche per le superfici inclinate).

Per la climatizzazione invernale il limite di spesa agevolabile, resta fermo a 30.000 euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera mentre passa a 20.000 euro per i lavori sulle parti comuni degli edifici fino a otto unità e a 15mila euro in quelli maggiori.

Laddove poi si tratti di immobili su cui non possono essere fatti i suddetti lavori trainanti (perché ad esempio sottoposti a vincolo paesaggistico) la potenziata detrazione è prevista comunque per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi oppure, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta.

Viene prevista la possibilità di fruire del 110% anche nel caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile e per gli interventi fatti sugli IACP (case popolari) la detrazione spetta per le spese fatte dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (invece che 31 dicembre 2020). È esteso l’ambito soggettivo ammettendo al beneficio anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi.

In attesa dei provvedimenti attuativi, per cui si presume che il perimetro normativo sarà completato a settembre, si consiglia di realizzare nel frattempo sopralluoghi con tecnici specializzati.

Unione Artigiani potrà fornire assistenza sia con tecnici sia con professionisti esperti per le asseverazioni tecniche e visti di conformità.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA RIVOLGERSI AL PROPRIO CONTABILE DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE ARTIGIANI.