Dal 1° gennaio 2025 è attribuito il nuovo codice ATECO 73.11.03 ai titolari di attività di tipo influencer marketing e content creator, quei soggetti che realizzano e diffondono contenuti scritti, audio, video o immagini attraverso piattaforme digitali, con lo scopo di generare reddito.

Con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS ne ha definito i nuovi profili previdenziali, differenziando tra chi lavora in autonomia e chi lo fa su commissione o tramite agenzia.

 

L’INPS distingue tra:

  • chi opera in modo autonomo e abituale* rientra nella Gestione Separata INPS, con obbligo contributivo quando il reddito supera i 5.000 euro annui

*Per l’attività abituale occorre valutare la presenza di elementi quali, ad esempio, la partita IVA, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator, il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali, la fatturazione di compensi e pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.

  • chi svolge attività con finalità pubblicitarie, artistiche o di spettacolo può essere inquadrato nel Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Lavoratori autonomi

  • L’iscrizione è obbligatoria per i redditi derivanti da sponsorizzazioni, affiliazioni o vendita di servizi.
  • L’obbligo contributivo scatta quando il reddito supera 5.000 euro annui.
  • I contributi devono essere versati secondo le aliquote previste per gli autonomi non iscritti ad altre casse previdenziali
  • Il compenso derivante da attività professionale senza vincolo di subordinazione rientra nei redditi di lavoro autonomo disciplinati dall’art. 53 del TUIR

Lavoratori dello spettacolo

Se il content creator svolge attività che rientrano nel campo dello spettacolo, intrattenimento o digital marketing, potrebbe essere assoggettato al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

  • L’obbligo contributivo al FPLS riguarda chi realizza contenuti audiovisivi con finalità pubblicitarie o di intrattenimento professionale
  • Rientrano in questa categoria attori, registi, fotomodelli, performer digitali e altri professionisti riconosciuti dal D.Lgs. n. 708/1947
  • L’inquadramento previdenziale avviene a prescindere dalla forma contrattuale adottata con il brand o con le agenzie di intermediazione

A chi spetta il versamento dei contributi

L’obbligo di versamento contributivo ricade dunque su chi realizza contenuti audiovisivi per aziende o agenzie di intermediazione oppure, se il creator collabora con un’agenzia, quest’ultima è tenuta al versamento dei contributi.

 

Riassumendo:

  • Se il creator lavora in autonomia, vendendo servizi o contenuti, si applica la Gestione Separata INPS dei commercianti, insieme all’iscrizione in Camera di Commercio
  • Se realizza contenuti su commissione di aziende o agenzie, e l’attività ha caratteristiche artistiche o pubblicitarie, potrebbe essere iscritto al Fondo Spettacolo (FPLS).
  • Se opera attraverso un’agenzia che gestisce la sua attività, l’agenzia stessa potrebbe essere tenuta al versamento contributivo.

I content creator, ricordiamo, sono tenuti a rispettare le norme sulle comunicazioni commerciali e l’inserimento di prodotti (articoli 43 e seguenti del Dlgs 208/2021, n. 208) e il divieto di pubblicità occulta previste da AgCom.