In vista dell’avvio dei saldi (si parte sabato 4 gennaio 2025) è opportuno ricordare alcune norme per garantire la migliore relazione con il consumatore/cliente.

Cambio si o no? La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).

Prodotti difettosi. Consigliate ai consumatori/clienti di conservare sempre lo scontrino. Il negoziante è sempre obbligato a sostituire l’articolo difettoso o non conforme. I consumatori hanno due mesi di tempo (non 7 o 8 giorni) per denunciare il difetto del capo e per ottenere la sua sostituzione o riparazione: la scelta è del consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all’altra soluzione. Se il cambio non è possibile al cliente è possibile assegnare un buono/sconto ma ha il diritto anche alla restituzione dei soldi.

Il cartellino doc per i saldi. Il cartellino deve indicare chiaramente il vecchio prezzo (ossia quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti i saldi) quello nuovo e la percentuale dello sconto.

Separare i prodotti non in saldo. I prodotti non interessati ai saldi vanno separati dagli altri e indicati con chiarezza ai clienti/consumatori.