da fiscooggi.it
Per evitare cartelle esattoriali o possibili contestazioni del fisco o dei creditori delle società in nome collettivo come per le altre tipologie, in occasione della fuoriuscita dalla compagine sociale, occorre formalizzare il cosiddetto atto di recesso presso il Registro delle imprese che provvederà a modificare la compagine sociale a far data dalla notifica.
Lo ribadisce la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 326 dell’8 gennaio 2025 richiamando una sentenza (Cassazione n. 16871/2022) secondo la quale il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente – in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota – a richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell’atto costitutivo, o non provi che l’amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata” .
Nel caso in esame, il socio uscente non ha adempiuto alla suddetta pubblicità, non avendo posto in essere alcuna formale cessione della propria quota all’altro socio; la cessione delle quote sociali non pubblicizzata nelle forme previste dalla legge risulta inopponibile all’Amministrazione finanziaria, non essendo sufficiente il dato sostanziale dell’uscita del socio dalla compagine sociale.