Un’ordinanza della Cassazione (n.15919 del 6 giugno 2024) fissa alcuni riferimenti per inquadrare correttamente, dal punto di vista fiscale, una situazione molto frequente nella vita delle imprese: come vanno indicati i prelevamenti, effettuati dai soci, di somme di denaro dal conto corrente di una società di persone?

In particolare, cosa accade se le somme prelevate dai soci eccedono o non eccedono gli utili effettivamente conseguiti dalla società?

È pacifico che, se non eccedono gli utili conseguiti, la fattispecie non costituisce un problema.

Se i prelevamenti eccedono invece gli utili conseguiti dalla società?

L’ordinanza della Cassazione ricorda innanzitutto l’articolo 2303 del Codice Civile che prescrive il “divieto di ripartire ai soci di società di persone (sas e snc) somme che non siano per utili realmente conseguiti” ma nel contempo indica che, in ogni caso, la valutazione non può prescindere da una analisi del caso concreto.

Infatti tali somme, da un punto di vista tributario, possono essere ricondotte a un prestito effettuato dalla società nei confronti dei soci oppure a prelevamenti di natura reddituale.

La riqualificazione delle somme prelevate, ricondotte a una delle due fattispecie, in sede di contenzioso effettuata dall’amministrazione finanziaria, dovrà essere supportata dalla valutazione di indizi che dovranno essere precisi e concordanti.

Nel caso specifico, che può essere assunto come esempio anche per la generalità dei casi, indizi determinanti come la mancanza della corresponsione degli interessi e la mancanza di adeguata capacità reddituale a restituire le somme prelevate da parte dei soci, sono stati considerati elementi sufficienti a permettere di escludere che le somme potessero costituire un prestito effettuato dalla società ai soci.

Definito ciò, l’inquadramento come somme di natura reddituale di tali prelevamenti costituisce una diretta conseguenza; con maggiore precisione, tali somme sono state considerate redditi di lavoro autonomo occasionale e, come tali, tassati in capo ai soci tra i redditi diversi.

 

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