Con la riforma della legge fallimentare (D.Lgs. n. 14/2019 – CODICE_CRISI_IMPRESA), il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ha assunto un rilievo sempre maggiore per le aziende.

Infatti, il D.Lgs. n. 14/2019 introduce con l’art. 375, comma 2, una modifica al Codice Civile, prevedendo l’aggiunta del comma 2 all’art. 2086 c.c., che dispone quanto segue:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Con la riforma della legge fallimentare, il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ha assunto un rilievo sempre maggiore per le aziende.

 

L’art. 3 del Codice prevede, poi, al suo comma 1, che “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, mentre nel comma 2 rimanda a quanto previsto dall’art. 2086 per quanto riguarda l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, così come sopra riportato.

Tale adeguatezza deve infatti essere verificata anche con riferimento alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. L’impresa dovrà pertanto essere strutturata sia dal punto di vista contabile che organizzativo e gestionale in modo tale da prevedere e valutare il verificarsi di una possibile crisi e, in conseguenza della stessa, del rischio che venga messa in forse la continuità aziendale, da intendersi come prosecuzione dell’attività d’impresa e mantenimento del valore della medesima come going concern.

Un assetto organizzativo si ritiene adeguato quando è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali e si basa sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione. Un assetto organizzativo adeguato presenta una struttura compatibile con le dimensioni e con la complessità della Società, nonché con la natura e le modalità di perseguimento dell’oggetto sociale.

 

Dalla lettura del Codice della crisi si rileva che mentre gli obblighi relativi agli assetti organizzativi gravano su qualunque imprenditore, gli obblighi di segnalazione riguardano solo alcune tipologie di imprese, indicate nel comma 4 dell’art. 12.

Appare chiara l’intenzione del legislatore, far sì che tutte le aziende, a prescindere dalla loro natura o dimensione, si dotino di strumenti necessari al fine di anticipare situazioni di crisi o d’insolvenza o, ancora meglio, di prevenire queste situazioni preservando così la continuità aziendale.

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni,  hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi (ex art. 14 D.lgs.n. 14/2019).

In merito a queste tre forme di controllo è possibile osservare che l’adeguatezza dell’assetto organizzativo riguarda la sua idoneità a rilevare il verificarsi della situazione di crisi avuto riguardo agli indicatori di crisi considerati dall’art. 13 CCI e che la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario non va valutata semplicemente con riferimento ad una mera nozione di carattere aziendalistico, dovendosi invece far riferimento al criterio previsto all’art. 13, comma 1, e cioè alla “sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e alle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”. Infine, anche la nozione di prevedibile andamento della gestione va considerata in questa prospettiva, avendo riguardo naturalmente agli usuali documenti di previsione gestionale e finanziaria.

Sembrerebbe a questo punto che le forme di controllo riguardino  soltanto le società che sono sottoposte al regime di allerta, perché la norma si riferisce agli obblighi di segnalazione. Si ritiene tuttavia che tali obblighi riguardino tutti i casi in cui è previsto un organo di controllo o un revisore o società di revisione perché essi non sono funzionali soltanto all’allerta, ma più in generale al rispetto dell’obbligo di adeguatezza degli assetti organizzativi e di monitoraggio della situazione finanziaria dell’impresa.

In merito alle funzioni e responsabilità attribuite all’organo di controllo, al revisore contabile e alla società di revisione l’art. 14, comma 1, CCI, precisa che i loro obblighi vanno considerati con riferimento a ciascuno di essi nell’ambito delle proprie funzioni, e quindi nei limiti delle proprie competenze, precisando che ciascuno di questi soggetti risponde dell’omessa segnalazione all’organo amministrativo dei fondati indizi della crisi.

Si può allora osservare che il Collegio sindacale, essendo investito di un generale potere di ispezione e controllo (art. 2403-bis c.c.), ha tutti i mezzi per poter verificare se la gestione aziendale risponde ai seguenti principi: l’adeguatezza degli assetti e il loro concreto funzionamento (art. 2403 c.c.); il rispetto dei principi di corretta amministrazione (ancora l’art. 2403);l’equilibrio gestionale e la continuità aziendale, anche quando ad essi non sia devoluto il controllo contabile.

Nel caso del revisore la situazione è in parte diversa perché i revisori hanno anch’essi doveri di vigilanza, che sono però funzionali al giudizio sulla corretta predisposizione del bilancio di esercizio e consolidato. Ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 39/2010 essi debbono operare secondo i principi di revisione, che prevedono specifiche verifiche sul sistema di controllo interno dell’impresa e sulla capacità dell’impresa di garantire la continuità aziendale .

In pratica tutti gli obblighi previsti dall’art. 14, comma 1, CCI gravano anche sul revisore, sia pur nei limiti insiti nella loro attività.

A questo punto si potrebbe ipotizzare la presenza di tre diverse configurazioni di forme di controllo: 1) nomina del Collegio sindacale e del Revisore legale; 2) nomina del solo Collegio sindacale con attribuzione allo stesso delle funzioni di revisione; 3) nomina del solo Revisore legale con attribuzione ai soci dei poteri di controllo sulla gestione attribuiti evidentemente per statuto.

Pertanto, ove sia stato nominato il solo organo di controllo questo sarà tenuto, in virtù del richiamo alle norme sulla disciplina del collegio sindacale nella s.p.a., ad effettuare anche la revisione contabile, almeno nei casi in cui essa sia obbligatoria, e certamente risponderà,  per l’intero arco degli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 14 CCI, con riguardo quindi all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, alla sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario, al prevedibile andamento della gestione.

Quando invece si sia optato per la nomina del revisore legale, questi dovrà applicare i principi di revisione che, come abbiamo visto, non comportano soltanto l’onere di verificare i documenti contabili con riferimento alla sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario ed al prevedibile andamento della gestione, ma impongono anche verifiche che riguardano il sistema di controllo interno.

Pare evidente che, al di là dell’assenza di reali differenze sulla responsabilità  dei due organi, mentre l’organo di controllo ha l’onere di attivarsi durante l’intero arco dell’attività d’impresa, il revisore opera con riferimento a momenti topici, ed in particolare al momento della redazione del bilancio. Sotto questo profilo il regime di responsabilità può dar luogo a differenze significative.

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