Forfetari: regime premiale per chi fa ricorso alla fattura elettronica

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La legge di Bilancio 2020 (Legge-di-bilancio-2020-160-27122019) fa ricorso alla fattura elettronica per introdurre un ulteriore regime premiale riguardante i contribuenti forfetari. In presenza di taluni presupposti, i termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi si riducono di un anno, passando da 5 a 4 anni.

A questi soggetti potrebbe peraltro essere concessa un’ulteriore riduzione dei termini: i contribuenti forfetari che emettono soltanto fatture elettroniche e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500,00 euro, infatti, potrebbero beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento.

In tema di IVA i contribuenti forfetari devono osservare le seguenti regole:
– non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti;
– non possono detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
– non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
– non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
– non sono tenuti alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, a eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
– non devono presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche (LIPE).
Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico e possono quindi ancora emettere le fatture in formato analogico. Nella fattura (qualunque sia il formato di emissione) i contribuenti forfetari sono tenuti a indicare l’annotazione che rinvia alla normativa di riferimento, ossia “Operazione effettuata in regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, co. 54-89, della legge 190/2014”.

Laddove i forfetari decidano di emettere le fatture soltanto in formato elettronico, il legislatore riconosce loro un vantaggio che, di fatto, si traduce nella riduzione dei termini ordinari dell’accertamento fiscale da 5 a 4 anni (riduzione valevole ovviamente sono ai fini delle imposte sui redditi).

I termini dell’accertamento fiscale potrebbero ridursi di due anni (e quindi passare da 5 a 3 anni) nel caso in cui i forfetari non solo emettano soltanto fatture in formato elettronico, ma utilizzino anche strumenti di pagamento tracciati per effettuare operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.

Il legislatore consente ai soggetti obbligati a emettere le fatture in formato elettronico di avere una riduzione di due anni dei termini ordinari dell’accertamento laddove utilizzino pagamenti tracciabili come carte di credito, bancomat, etc. per effettuare operazioni (attive e passive) di ammontare superiore a 500,00 euro.

Con specifico riguardo ai contribuenti forfetari, non obbligati a emettere le fatture in formato elettronico, sembra logico poter sostenere che, qualora decidano di farlo e utilizzino strumenti tracciati per pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500,00 euro, possano beneficiare della riduzione di due anni del periodo d’accertamento.

In tal caso, i contribuenti forfettari dovranno essere in grado di provare all’Agenzia delle Entrate di non aver incassato alcuna somma, di importo superiore a 500,00 euro in contanti.

Per maggiori informazioni ed assistenza completa contattare il proprio contabile di riferimento dell’Unione Artigiani.


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