Normativa sugli appalti – nuove indicazioni 2020

La nuova normativa sugli appalti prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, alcuni obblighi di controllo da parte dell’impresa committente in merito alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice nell’ambito di contratti di appalto, subappalto e affidamento in presenza dei seguenti requisiti:

  • Importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  • Prevalente utilizzo di manodopera dell’impresa appaltatrice;
  • Svolgimento della prestazione presso la sede del committente;
  • Utilizzo dei beni strumentali di proprietà dell’impresa committente o ad essa riconducibili in qualunque forma.

In attesa di chiarimenti sui numerosi dubbi applicativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, è da segnalare come la stampa specializzata abbia evidenziato che l’utilizzo di beni strumentali del committente potrebbe non essere un requisito dirimente.

Ciò in quanto la norma, che mira a contrastare la somministrazione illecita di manodopera, risulterebbe di fatto depotenziata. Si pensi all’impresa di pulizie che eroga prestazioni di manodopera presso le sedi dei committenti utilizzando strumentazione propria (non soggetta ai nuovi obblighi) o strumentazione del committente (soggetto ai nuovi obblighi).

Nuovi obblighi di controllo

L’impresa committente è obbligata a richiedere all’impresa appaltatrice (o affidataria del servizio) e alle imprese subappaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’appalto, per riscontrare l’ammontare totale degli importi versati dalle imprese.

Il versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice deve essere effettuato con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Modalità di controllo

La norma pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, obbliga il committente alla verifica del versamento.

A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, che ha l’onere di trasmettere entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:

  • Copia delle deleghe di pagamento, che deve essere effettuato con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
  • Un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun recipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”.

Nella Risoluzione n. 108 del 23.12.2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)”.

Adempimenti del committente in caso di mancata ricezione dei documenti o di insufficiente versamento

In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti rispetto alla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a cinque giorni dopo la scadenza per il versamento delle ritenute:

  • Finché perdura l’inadempimento;
  • Sino a concorrenza del 20% (venti per cento) del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero, dell’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione

È altresì previsto che il committente trasmetta apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni circa l’inadempimento.

In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quanto il versamento delle ritenute non è stato eseguito.

Regime sanzionatorio in capo al committente

In caso di mancata effettuazione delle ritenute, il committente di un contratto di appalto può essere chiamato a rispondere delle sanzioni previste per l’impresa appaltatrice solo qualora non abbia ottemperato ai doveri previsti dai commi 1 e 3 dell’art.4 D.L.124/2019.

In caso contrario, non può mai essere responsabile delle omissioni.

Dunque, affinché vi sia una responsabilità del committente, è necessario un inadempimento dell’impresa appaltatrice ed una condotta omissiva del committente stesso con riguardo ai seguenti obblighi:

  • Mancata richiesta dei modelli F24 o delle informazioni dettagliate richieste (ore lavorate, retribuzione, dettaglio ritenute ecc…);
  • Assenza dei predetti documenti e mancata sospensione dei pagamenti;
  • Mancata segnalazione all’Agenzia delle Entrate nel termine dei 90 giorni. In tali ipotesi, il committente è responsabile del versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice in relazione alle proprie

Non si tratta di una responsabilità diretta, ma di una responsabilità in solido con la controparte, la quale resta comunque responsabile delle sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

  • Articolo 14 D.Lgs. 471/1997, secondo cui in caso di mancata esecuzione delle ritenute si applica la sanzione del 20% dell’ammontare non trattenuto;
  • Articolo 13, comma 1, Lgs. 471/1997, che prevede la sanzione del 30% nell’ipotesi di omesso o ritardato versamento delle ritenute;
  • Articolo 15 D.Lgs. 471/1997, in forza del quale “nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500”.

Esonero dai nuovi obblighi di controlli

Gli obblighi di cui sopra non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  1. Risultino in attività da almeno 3 anni;
  2. Siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. Abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  4. Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di Tale disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per le quali non sia intervenuta decadenza.

I requisiti di cui sopra devono sussistere congiuntamente.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate, e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

È stato precisato che, per quanto attiene al requisito di attività almeno triennale, l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice deve risultare operativa negli ultimi tre anni coerentemente con i criteri del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 110418 del 12.06.2017.

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, nel rilasciare la certificazione effettuerà una specifica analisi del rischio sui soggetti titolari di partita iva, valutando l’esistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per lo svolgimento di attività ai fini dell’IVA, nonché la presenza di eventuali rischi di frodi all’IVA.

Ambito temporale

La risoluzione n. 108 del 23.12.2019 ha chiarito che “la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.

Pertanto, i nuovi obblighi di controllo per il committente scattano per tutti i contratti, per i quali sussistono i requisiti previsti dalla legge, già in essere al 1° gennaio 2020 e per tutti i nuovi contratti stipulati a partire da tale data.

Verifica dei limiti quantitativi

Con riferimento al limite di euro 200.000 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • Qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, ecc., il limite di euro 200.000 va riferito all’importo annuo dei singoli contratti;
  • Se la somma di tali contratti è superiore ad euro 200.000 annui, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento di superamento della

A titolo esemplificativo, se vengono stipulati nel corso di un anno quattro contratti, ciascuno del valore di Euro 60.000, gli obblighi previsti dovrebbero scattare solamente per il quarto contratto (ferma restando la necessità che i primi tre contratti siano stati completati prima dell’inizio dell’ultimo rapporto).

Reverse Charge

L’art. 4 del D.L. 124/2019 ha inserito il nuovo art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime delle reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera) del D.L. 241/1997. L’efficacia risulta subordinata ad autorizzazione UE che, al momento, non risulta ancora pervenuta.

 Compilazione dell’F24

Secondo l’Agenzia, non dovrà essere compilato un modello F24 per ciascun lavoratore impiegato nel contratto bensì potrà essere compilato un unico modello per ciascun committente, indicando il codice fiscale dello stesso nel campo “Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” del modello F24, unitamente al codice identificativo “09”.

 

I vostri contabili di riferimento saranno a disposizione per i relativi chiarimenti.

Per le richieste di appuntamento con la Referente si prega di fissare un appuntamento al Numero 02/8375941.


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