Su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00, secondo l’ordinanza emessa ieri (Ordinanza 623) da oggi, 22 ottobre, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da:
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza, per motivi di salute.
Tali motivazioni devono essere autodichiarate attraverso la compilazione di questo modulo:
E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza .
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
Obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.
Misure anti-assembramento
- Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 18.00 alle ore 5.00; in tale arco orario la vendita di bevande alcoliche da parte dei predetti esercizi è consentita solo mediante consegna a domicilio.
- Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.
- I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
- E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.
- E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
- I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
- la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Sport di contatto dilettantistici
- Sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
- Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.
Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche DAL 26 OTTOBRE
- Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento mediante la didattica digitale integrata (DDI) delle lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della DDI.
- Le attività di laboratorio continuano ad essere svolte in presenza mentre le attività di tirocinio esterno, ove presenti, concorrono alla didattica a distanza.
- Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.
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