È stato pubblicato lo scorso  1° luglio, l’atteso provvedimento con il quale sono state definite le modalità di cessione del credito di imposta per:

  • botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia,
  • canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio.

In entrambi i casi, affinché il credito d’imposta possa ritenersi spettante è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato. Diversamente, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non è possibile fruire in via anticipata del credito.

Giova tuttavia sottolineare che, con la circolare 14/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che, nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Pertanto, è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.

La comunicazione della cessione potrà avvenire telematicamente, utilizzando l’apposito modellodal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: è tuttavia necessario attendere un ulteriore provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari come Unione Artigiani.

cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta ceduti con le stesse modalità previste per i soggetti cedenti: potranno quindi utilizzarli in compensazione, oppure cederli ulteriormente.

A tal proposito è tuttavia rilevante sottolineare che, come espressamente stabilito dell’articolo 122, comma 3, D.L. 34/2020, la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successiviné richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione dai cessionari sin dal giorno successivo alla comunicazione della cessioneprevia accettazione da comunicare, a cura degli stessi, telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’articolo 122, comma 4, D.L. 34/2020, i cessionari, in caso di controllirispondono esclusivamente per l’utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore a quanto ricevuto.

L’esistenza dei presupposti per poter beneficiare del credito d’imposta e la corretta determinazione dell’ammontare sono invece verificati in capo al soggetto beneficiario, nei confronti del quale verrà effettuato il recupero del credito d’imposta nel caso in cui dovesse risultare non spettante.

Si sottolinea, da ultimo, che sarà necessario attendere un ulteriore provvedimento per poter conoscere le modalità per la comunicazione della cessione degli altri crediti d’imposta richiamati dall’articolo 122 D.L. 34/2020 (nello specifico, si tratta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA CONTATTARE IL PROPRIO CONTABILE DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE ARTIGIANI.