L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

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A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaD.Lgs. 142019) e del D.L. 32/2019 (“Decreto sblocca canteridl-18-aprile-2019–n.-32) le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Rispetto alla precedente formulazione dell’ articolo 2477 Cod. Civilenon sono stati modificati gli obblighi di nomina nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lettera a) e nel caso controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (lettera b).

Una rilevante novità è stata introdotta dall’ articolo 379. comma 2, D. Lgs 14/2019 secondo il quale, se l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra richiamati non provvede, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

La novità legislativa introdotta è dovuta alla volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle quali è presente un organo di controllo o un revisore, al fine di rendere operativo l’obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui al nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

La nuova formulazione dell’ articolo 2477 Cod. Civile è il risultato di due interventi legislativi: il primo (D.Lgs. 14/2019) che ha abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore (2 milioni totale attivo dello stato patrimoniale, 2 milioni ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) ed il secondo (D.L. 32/2019) che ha innalzato i suddetti limiti portandoli a quelli attuali di cui all’articolo 2477 comma 2, lett. c), cod. civ..

 

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