Autotrasporto: dal 1°ottobre è possibile presentare domande di rimborso accise per il III° trimestre 2020

Unione Artigiani vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Insieme ce la faremo!

 

L’Agenzia delle Dogane informa che da domani, 1 ottobre, e fino al 2 novembre 2020, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato relativamente al 3°trimestre 2020 (periodo che va dal 1°luglio al 30 settembre 2020), per tutti i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro III o superiore.

Ricordiamo che a partire dal 1° ottobre 2020, i veicoli Euro III non potranno più recuperare le accise sul gasolio per autotrazione, ciò significa che il 3°trimestre 2020 rappresenta l’ultimo valido per questa tipologia di mezzi per poter recuperare le accise.

Per quanto attiene l’importo rimborsabile ricordiamo che sono confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e che al seguente indirizzo internet https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2020 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del I trimestre 2020, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2021 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2022.

Anche in questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare:

Nel campo “TARGA” non vanno più indicati i dati (targa, titolo di possesso, ecc..) riferiti a semirimorchi e rimorchi, eccettuati i mezzi speciali più avanti descritti;

Nella colonna “KM PERCORSI”, vanno indicati i Km effettivamente percorsi dal mezzo nel trimestre di riferimento, e quindi la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto della domanda di recupero delle accise, e quello rilevato alla fine del trimestre precedente. Non occorre più riportare il totale dei chilometri registrato dal contachilometri alla fine del trimestre, fermo restando che l’esercente deve tenerne contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane. Qualora l’inizio e/o la fine del possesso non coincidano con la durata del trimestre, nella colonna in questione andranno riportati i Km effettivamente percorsi nel periodo di riferimento;

È stata introdotta la colonna denominata “Mezzi Speciali”, riservata ai semirimorchi o rimorchi per trasporti specifici, muniti di attrezzature permanentemente installate alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o da idonea documentazione. In questo caso, il possessore del rimorchio/semirimorchio ed intestatario delle fatture di acquisto del gasolio utilizzato per azionare queste attrezzature, è chiamato a compilare il Quadro A -1, riportando nella citata colonna uno dei seguenti valori:

1, per i Gruppi refrigeranti;

2, per i sistemi pneumatici di scarico.

Inoltre, per questi mezzi, nella colonna “Km percorsi” andranno specificate le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contaore di cui è fornito l’impianto speciale; anche in questo caso occorrerà riportare la differenza tra la fine del trimestre attuale e la fine di quello precedente oppure, in caso inizio/fine possesso nel corso del trimestre, le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.

Per i mezzi speciali privi del contaore, l’esercente dovrà darne notizia all’Ufficio delle dogane competente a ricevere la domanda di rimborso, al fine di adottare un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino al termine accordato dallo stesso Ufficio.

Se non già presentate, alla dichiarazione occorre allegare le carte di circolazione dei mezzi speciali, insieme agli eventuali attestati (es.certificati ATP) che ne sono parte integrante.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA COMPLETA:

UFFICIO ECONOMICO, 02.83306214, giovanni.mallano@unioneservizi.it

 

 


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