Al fine di evitare al datore di lavoro ogni possibile rischio di sanzioni, da parte dell’Inail, al verificarsi di un infortunio sul lavoro, anche in itinere, del proprio dipendente / socio lavoratore, riteniamo opportuno ricordare i minimi adempimenti previsti dalla normativa in vigore:
- il lavoratore deve immediatamente avvisare (o far avvisare, nel caso in cui non potesse) il proprio datore di lavoro, spiegando come e dove è avvenuto l’infortunio;
- il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni / 48 ore dalla ricezione da parte del lavoratore del certificato. In mancanza (ovvero in caso di denuncia presentata oltre il suddetto termine di 48 ore), è applicata dall’INAIL al datore di lavoro una pesante sanzione amministrativa;
- l’obbligo di denuncia di cui sopra (e quindi anche l’applicazione delle sanzioni se il termine non è rispettato) vale sia nel caso di lavoratore dipendente infortunato, sia – come detto – di socio lavoratore non dipendente, a tale fine equiparato al lavoratore subordinato;
- la denuncia telematica di infortunio va fatta dal datore di lavoro all’INAIL in tutte le ipotesi, pena la sanzione suddetta, anche nei casi in cui gli operatori di Pronto Soccorso sostenessero che tutta la documentazione viene da loro direttamente inviata all’INAIL: si tratta infatti di due adempimenti paralleli, dei quali l’uno – a carico del Pronto Soccorso – teso all’invio all’istituto della documentazione sanitaria e l’altro – a carico del datore di lavoro – consistente nella denuncia dell’infortunio, delle cause e della dinamica dell’evento, nonché della comunicazione dei dati salariali dell’infortunato;
- è infine opportuno – in sede di denuncia di infortunio sul lavoro – che il datore di lavoro interessato contatti il proprio Ufficio di riferimento dell’Unione Artigiani per la corretta e più adeguata compilazione del tracciato “on line” predisposto dall’INAIL.
Per maggiori informazioni e assistenza completa: Ufficio Sindacale & Lavoro, Tel. 02/8375941.