I REQUISITI

Il beneficiario dell’agevolazione è l’imprenditore individuale ancora in attività al 31 ottobre 2024 e al 1° gennaio 2025, oppure l’erede o il donatario che abbia effettivamente portato avanti l’attività.

La norma riguarda gli immobili strumentali all’attività di impresa, per destinazione o per natura, già posseduti al 31 ottobre 2024, a prescindere dalla destinazione catastale oppure non utilizzabili diversamente e accatastati nei gruppi B, C, D ed E.

Gli uffici di categoria catastale A10, possono essere considerati strumentali per natura se la destinazione è prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

L’ immobile di pertinenza dell’impresa deve essere annotato nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili, con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione acquisiti fino al 31 dicembre 1991. Di conseguenza, questi ultimi possono essere estromessi anche se non presenti nell’inventario. Sono esclusi i beni “merce”, e gli immobili in leasing.

Non è possibile usufruire dell’agevolazione se l’imprenditore, anteriormente al gennaio 2025, ha dato in affitto o usufrutto la sua azienda.

 

 

LE PROCEDURE

È previsto il versamento di un imposta dell’8% sulla plusvalenza, suddivisa in due rate.

L’opzione va esercitata entro il 31 maggio 2025 con le seguenti procedre

  • l’immobile estromesso rientra fra i beni privati dell’imprenditore per l’intero 2025, con conseguente obbligo di dichiararne il relativo reddito nel quadro RB del modello Redditi ovvero nel quadro B del modello 730
  • occorre poi contabilizzare l’operazione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili
  • perfezionare in dichiarazione dei redditi (quadro RQ del modello Redditi) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
  • operazione sarà fuori campo Iva se all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta
  • non sono dovute imposte di registro, ipotecarie e catastali
  • si calcola l’imposta sostitutiva pari all’8% sulla plusvalenza, calcolato sulla differenza fra il valore normale e quello fiscalmente rilevante
  • si effettua il versamento in due rate: il 60% entro il 30 novembre 2025 e il restante 40% entro il 30 giugno 2026