Tra le misure adottate dal Governo per il sostegno e il rilancio dell’economia, a seguito dell’emergenza Covid-19, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni, entro il massimale mensile di 671,66 Euro (rapportato percentualmente in caso di part/time), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto n.104, c.d. Decreto “Agosto” – decreto-legge-del-14082020-104) al 31 dicembre 2020. Resta comunque dovuto (e quindi non sgravato) il premio assicurativo dovuto all’INAIL in sede di autoliquidazione.
Tale misura riguarda i lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso il medesimo datore di lavoro, mentre restano esclusi il settore agricolo, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Condizioni essenziali per fruire dell’agevolazione, tra le altre, sono:
- la regolarità contributiva (DURC regolare);
- l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge (sicurezza sul lavoro, orario di lavoro e pause, ecc.);
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
- non devono esserci violazioni del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- l’assunzione non deve riguardare lavoratori:
- che abbiano avuto con il medesimo datore di lavoro precedenti contratti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione / trasformazione per la quale si chiede l’agevolazione, ovvero
- licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Si tratta di un prvvedimento molto interessante per le imprese che stanno valutando assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, anche in vista eventualemte del 2021, che potrebbero valutare i benefici dell’esonero contributivo se anticipassero l’assunzione entro la fine del 2020.
Nella circolare INPS 24 novembre 2020, n.133 vengono fornite tutte le indicazioni ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio: i lavoratori per i quali spetta l’esonero, la misura e le risorse stanziate e le relative istruzioni contabili.
Per maggiori informazioni ed assistenza completa è possibile contattare l’Ufficio Sindacale & Lavoro dell’Unione Artigiani al numero 02.8375941.