Il decreto marzo del Governo non prevede la sospensione per gli avvisi bonari e altri atti della Pubblica Amministrazione.
Avvisi di irregolarità bonari dell’Agenzia delle Entrate sono fuori dalla sospensione delle scadenze di pagamento previste dal Decreto Cura Italia. Leggendo il testo del decreto, per le rate in scadenza nel periodo di sospensione dei termini scali – dall’8 marzo al 31 maggio 2020 – non è stata prevista nessuna proroga dei pagamenti.
Il testo definitivo del provvedimento economico menziona la sospensione solamente per i termini di versamento in scadenza dall’8 marzo e no al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il termine del 30 giugno 2020.
L’esclusione della sospensione dei termini relativi alle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, sarebbe auspicabile sia considerando la necessità di non gravare economicamente su famiglie ed imprese, sia in considerazione delle conseguenze per chi non paga le rate in scadenze (nel caso di mancato pagamento e di decadenza dalla rateazione la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi, è iscritta a ruolo).
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