Sono sempre di più le imprese italiane in difficoltà nell’adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali a causa della situazione creatasi a seguito delle misure di emergenza introdotte dalla scoperta di focolai di Coronavirus anche nel nostro Paese.
In considerazione delle conseguenze contrattuali e risarcitorie che ciò può comportare, specialmente per le imprese italiane che operano nel commercio internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0088612 del 25 marzo 2020, ha chiarito che le Camere di Commercio possono rilasciare attestazioni di sussistenza di cause di forza maggiore.
Ciò ha lo scopo di intervenire in particolare a supporto delle imprese italiane che operano con l’estero, per agevolare la prova dell’esistenza di una situazione di forza maggiore, ossia imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non imputabile alla parte inadempiente, che tuttavia impedisce o ritarda l’adempimento di obbligazioni assunte contrattualmente dalla parte, al fine di escluderne la responsabilità e salvaguardare il rapporto contrattuale inciso dalla situazione emergenza.
Il documento, che potrà essere rilasciato dalle Camere di Commercio su richiesta delle imprese interessate, consiste in una dichiarazione, in lingua inglese, sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia, nell’ambito della quale la Camera di commercio attesta meramente di aver ricevuto dall’impresa richiedente una dichiarazione in cui detta impresa afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale, in considerazione delle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto in Italia.
Si tratta pertanto di un’attestazione che ha ad oggetto la dichiarazione – di parte – di sussistenza di cause di forza maggiore, senza che tuttavia dia luogo a verifiche con forza di accertamento circa il fatto dichiarato dall’impresa interessata.
Si sottolinea dunque che tali attestazioni non sembrano idonee a sostituire l’onere della prova in capo al soggetto impossibilitato ad adempiere o in ritardo nel proprio adempimento contrattuale, pur rappresentando tuttavia un ulteriore strumento a disposizione delle nostre imprese che ben può avere una sua efficacia argomentativi nei rapporti tra le parti e che potrebbe comunque essere utile richiedere e tenere nel cassetto, se ci si trova in siffatte circostanze, anche in vista di possibili futuri contenziosi, unitamente ad ogni altro elemento utile a dimostrare, all’occorrenza, le cause dell’impossibilità e gli sforzi sopportati al fine di superare, o cercare di superare, gli impedimenti emersi nel corso dell’emergenza Covid-19 per adempiere, per quanto possibile, alle proprie obbligazioni, anche attraverso soluzioni alternative ragionevolmente possibili.
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