Si tratta del reato previsto dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 286/98 e include nella fattispecie anche l’assunzione di un lavoratore con permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato.

La norma prevede per il datore di lavoro la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5000 € per ogni cittadino extracomunitario irregolare impiegato.  Si applica anche nel caso, è un esempio, di “assunzione” di un badante o di una colf.

Secondo la Cassazione, si definisce “datore di lavoro” anche il semplice cittadino che assume per sè (nell’interesse e sotto la sua direzione) o recluta per altre imprese o persone fisiche lavoratori privi di permesso di soggiorno.

Occorre quindi richiamare l’attenzione, tra gli altri, di molti datori di lavoro domestici quando occupano badanti e domestiche prive del permesso di soggiorno senza versare i contributi: il rischio è anche quello di incorrere in condanne di tipo penali.

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