Legge di Stabilità 2018: assunzioni agevolate di giovani

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cosiddetta “Legge di Stabilità 2018”) introduce due nuove ipotesi di agevolazioni contributive.

 

A. Riduzione contributiva:

  • riduzione del 50% dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro in caso di assunzioni di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • durata massima dell’agevolazione per un periodo massimo di 36 mesi, entro il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua;
  • l’agevolazione contributiva non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalle diverse normative già in vigore.

In caso di assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, il giovane da assumere non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età; il limite anagrafico del soggetto da assumere si abbassa al trentesimo anno di età per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 in avanti.

La riduzione contributiva INPS è prevista anche in caso di:

  • “conferma in servizio” del lavoratore al termine dell’apprendistato, se avvenuta dopo il 31 dicembre 2017 ed in ogni caso terminato l’ulteriore anno di agevolazione contributiva del cosiddetto “ex-apprendista”;
  • trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, se avvenuta dopo il 31 dicembre 2017.

Per fruire dell’incentivo il giovane non deve risultare in precedenza titolare di altro rapporto lavorativo a tempo indeterminato, sia esso intercorso con il medesimo ovvero con altro datore di lavoro.

Non impediscono la fruizione della riduzione contributiva eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro, ove non siano stati trasformati in rapporto “qualificato” al termine dell’apprendistato stesso (quindi, se interrotti prima del completamento dell’apprendistato).

Se per un lavoratore un precedente datore di lavoro avesse già fruito solo parzialmente della riduzione contributiva triennale, un nuovo datore di lavoro che procede ad una nuova assunzione può beneficiare della riduzione contributiva per la quota residua spettante, salvi in ogni caso i complessivi predetti limiti:

  • temporale dei 36 mesi e
  • di importo di Euro 3.000 annui.

In sostanza è essenziale che, prima di procedere all’assunzione, l’impresa pretenda dal giovane da assumere l’apposita attestazione su Modello “C2” storico rilasciata dal competente Centro per l’Impiego.

 

B. Esenzione contributiva:

La misura della riduzione contributiva INPS a carico dei datori di lavoro è elevata al 100% – cosiddetto “esonero totale” – dei complessivi contributi previdenziali (anche in questo caso, sono invece normalmente dovuti i premi e contributi assicurativi INAIL) nei casi di assunzioni a tempo indeterminato:

  • di studenti che, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore complessive di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi,
  • di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di I° livello (cosiddetto apprendistato in “diritto / dovere”), finalizzato all’acquisizione di una qualifica o un diploma professionale.

Restano fermi anche in questo caso i limiti massimi di 36 mesi e di 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico del lavoratore da assumere.

In entrambe le ipotesi (riduzione o esenzione), per fruire dell’esonero il datore di lavoro, deve rispettare i principi generali in materia di fruizione degli incentivi, quali:

  • regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, se previsto, della Cassa Edile (DURC regolare);
  • rispetto integrale della normativa contrattuale collettiva (CCNL) e delle disposizioni in materia di orario di lavoro;
  • adeguamento a quanto stabilito dalle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  • nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, in caso contrario essendo prevista la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio indebitamente già fruito, con relative somme aggiuntive.

L’Ufficio Paghe e Sindacale di Unione Artigiani è a disposizione delle imprese associate per  approfondimenti.

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