Sono operative – inseguito alla pubblicazione del decreto attuativo congiunto del MEF e del Ministero del Lavoro – le deduzioni fiscali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (D. Lgsl, n. 216 del 30 dicembre 2023).
In particolare, è prevista:
- la maggiorazione pari al 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- una deduzione aggiuntiva del 10% in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela indicati puntualmente nell’All.1 del D.Lgs. 216/2023 (lavoratori svantaggiati, persone con disabilità, donne vittime di violenza…).
Beneficiari dell’agevolazione per assunzioni a tempo indeterminato
Possono beneficiare dell’a maggiorazione del costo del lavoro tutti i seguenti soggetti:
- società di capitali
- enti pubblici
- imprese individuali
- società di persone
- esercenti arti e professioni
Le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal decreto sono a disposizione dei soggetti sopraindicati, a condizione che abbiano esercitato la propria attività per 365 giorni (o 366, se l’anno è bisestile) prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023.
Sono escluse invece dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria, le attività sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale e gli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.
Calcolo dell’incremento occupazionale
Poiché l’agevolazione mira a incentivare l’incremento occupazionale, la stessa è concessa solo se il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 supera il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell’anno precedente.
Oltre alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, sono incluse nel calcolo dell’incremento occupazionale anche le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato, mentre i contratti part-time sono considerati in maniera proporzionale, così come i contratti di somministrazione (in base alla durata del rapporto).
Il calcolo dell’incremento non include le assunzioni di personale per stabili organizzazioni all’estero, quelle di dipendenti assunti da altre società di un medesimo gruppo né i lavoratori in distacco.