Ecobonus 110%: regole per l’asseverazione tecnica

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Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, anche la disciplina dell’ Ecobonus 110% subisce modifiche sostanziali. L‘agevolazione fiscale inerente alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici, infatti, prevede la detrazione che si estende fino al 110%, mentre si amplia la rosa degli interventi ammessi ai benefici.

Per quanto riguarda le asseverazioni, il testo detta nuove regole che coinvolgono principalmente i professionisti, il cui ruolo è quello di confermare i requisiti tecnici tenendo conto sia del progetto sia dell’effettiva realizzazione.

Precisamente, il decreto afferma che:

  • i tecnici, per gli interventi di riqualificazione energetica, devono asseverare il rispetto dei requisiti facendo riferimento all’Allegato “A”, nonché redigere la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi antisismici, i responsabili dell’asseverazione (riduzione del rischio sismico e spese sostenute) sono i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali;
  • l’asseverazione del tecnico abilitato dovrà essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi (SAL);
  • i tecnici devono sottoscrivere una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro;
  • per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro, per ciascuna attestazione infedele.

Per approfondimenti si rimanda alla guida al “Superbonus 110%” redatta dalla Agenzia delle Entrate e pubblicata lo scorso 24 luglio 2020.

Ricordiamo che l’incentivo consiste in una detrazione del 110% (in cinque quote annuali) sulle spese sostenute (documentate e a carico del contribuente) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per lavori antisismici. Il Dl Rilancio ha previsto anche la possibilità di cedere la detrazione spettante in forma di credito d’imposta oppure di richiedere al fornitore uno sconto immediato di pari importo, con la possibilità per quest’ultimo di cederlo a sua volta a soggetti terzi.

Immobili ammessi: parti comuni di edifici condominiali, unità immobiliari indipendenti e singole unità immobiliari (fino a un massimo di due). Sono esclusi gli interventi su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Interventi ammessi sono quelli per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici e per la realizzazione di misure antisismiche. A queste tipologie di lavori “trainanti”, poi, se ne possono aggiungere altri purchè eseguiti congiuntamente: ad esempio installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Beneficiari: persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), condomini, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche registrate (per i soli lavori dedicati agli spogliatoi). I soggetti IRES (e i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere solo per interventi trainanti sulle parti comuni di edifici.

Detrazione, cessione e sconto: la cessione o lo sconto in fattura, alternativi alla detrazione, si possono applicare anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate) e per installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (lavori 2020 e 2021), sempre con la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.

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(fonte: Pmi.it)

 


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