Contributi a fondo perduto centri storici: al via le domande

Unione Artigiani vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Insieme ce la faremo!

 

Approvato il modello di domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (Comuni).

La richiesta potrà essere presentata, a decorrere da mercoledì 18 novembre 2020, in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il termine ultimo per l’invio è stabilito al 14 gennaio 2021.

 

Unione Artigiani fornirà questo servizio ai propri Associati  in possesso delle CREDENZIALI “FISCO ON LINE”. Chi non dovesse essere ancora in possesso di tali credenziali può rivolgersi al proprio contabile di riferimento dell’Unione Artigiani. 

Per la predisposizione e l’invio della domanda, che ricordiamo non è automatica ma va presentata attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, occorre rivolgersi al proprio contabile di riferimento dell’Unione Artigiani.

 

Il beneficio è stato previsto con l’art. 59, comma 1, del Decreto Agosto (decreto_agosto) in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019 (per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il beneficio spetta anche in assenza della citata condizione).

Esso è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro

10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro

5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

E’, comunque, previsto un contributo minimo di 1.000 euro (per le persone fisiche) e di 2.000 euro (per quelle giuridiche). Non è cumulabile con il contributo a fondo perduto per la ristorazione di cui all’art. 58 dello stesso Decreto Agosto. Non sono, inoltre, ammessi coloro che hanno iniziato attività dal 1° luglio 2020.

Il modello di domanda, approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-12-novembre-2020), deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica
  • la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019
  • il codice catastale del comune di ubicazione dell’attività
  • l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’Agenzia delle Entrate effettua l’accredito dell’importo spettante solo dopo l’esito positivo dei controlli effettuati (tra cui in particolare il codice IBAN e la sua intestazione).

Laddove il contributo erogato non spetti in tutto o in parte, il contribuente prima che l’Agenzia delle Entrate provveda al recupero, può spontaneamente restituire il beneficio con le dovute sanzioni (ravvedibili). La restituzione dovrà avvenire con F24, in cui non sarà possibile procedere ad eventuali compensazioni (si attendono gli appositi codici tributo).

Per maggiori informazioni ed assistenza contattare il proprio contabile di fiducia dell’Unione Artigiani.


Unione Artigiani della Provincia di Milano
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Codice fiscale 02066950151