Con provvedimento del 28 febbraio 2020 (Provvedimento_28_02_2020_Fatturazione_Elettronica), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica.
Dal 1° ottobre 2020, si dovranno utilizzare i nuovi e più dettagliati codici operazione. Saranno inoltre disponibili nuove tipologie di documenti: ad esempio il tipo documento TD20 dovrà essere utilizzato solo l’emissione dell’ autofattura spia, mentre sarà obbligatorio indicare nel campo “Tipo documento” il codice TD16 nelle ipotesi di reverse charge “interno”, il codice TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE e il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.
Dal 1° ottobre 2020, il Sistema di Interscambio invece accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.
Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.
In particolare, mentre fino al 30 settembre 2020 il codice relativo al tipo documento TD20 potrà essere utilizzato sia per emettere l’autofattura spia, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”, dal 1° ottobre 2020, per il reverse charge “interno” sarà obbligatorio indicare nel campo “Tipo documento”:
- il codice TD16 per l’assolvimento di quello interno;
- il codice TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
- il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.
A seguito della previsione di specifiche tipologie documentali per le operazioni effettuate con soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato – per le quali nella maggior parte dei casi si riceve la fattura in formato cartaceo – sarà possibile evitare la compilazione dell’esterometro.
Infatti, mentre fino al 30 settembre 2020, per quanto riguarda le fatture attive emesse nei confronti di soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, la compilazione dell’esterometro può essere evitata mediante l’emissione della fattura in formato elettronico (avendo comunque cura di consegnare copia cartacea al cliente), dal 1° ottobre 2020, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo tracciato xml anche per le fatture passive ricevute da tali soggetti in formato cartaceo e integrate elettronicamente mediante l’utilizzo delle nuove tipologia di documenti la compilazione dell’esterometro non sarà più necessaria.
Resta inteso, ovviamente, che laddove il contribuente, all’atto della ricezione delle fatture passive cartacee da soggetti UE e/o extra-UE, dovesse scegliere di procedere all’integrazione delle stesse secondo il metodo tradizionale (autofattura in formato cartaceo per servizi ricevuti da soggetti extra- UE e integrazione cartacea della fattura ricevuta da fornitore UE), come tra l’altro ammesso anche dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 13/E/2018 e n. 14/E/2019, questi resterebbe obbligato alla trasmissione dell’esterometro.
Tracciato 1.5 – Tipo documento | Tracciato 1.6 – Tipo documento |
TD01 Fattura | TD01 Fattura |
TD02 Acconto/Anticipo su fattura | TD02 Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 Acconto/Anticipo su parcella | TD03 Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 Nota di Credito | TD04 Nota di Credito |
TD05 Nota di Debito | TD05 Nota di Debito |
TD06 Parcella | TD06 Parcella |
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno | |
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
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TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari | |
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 | |
TD20 Autofattura | TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993) |
TD21 Autofattura per splafonamento | |
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA | |
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA | |
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) | |
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b) |
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TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972) | |
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Rispetto alla versione 1.5 del tracciato xml sono stati ampliati anche i tipi di ritenuta.
Si passa dagli attuali:
- – RT01 Ritenuta persone fisiche
- – RT02 Ritenuta persone giuridiche,
al seguente elenco:
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale
Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile.
Ad esempio, con il codice N6 non si rappresenteranno più tutte le operazioni soggette all’applicazione del reverse charge, ma si dovrà usare il codice N6.4 nel caso di cessione di fabbricati o quello N6.3 al ricorrere di fattispecie di subappalto nel settore edile.
Tracciato 1.5 – Codice natura | Tracciato 1.6 – Codice natura |
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 | N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
N2 – operazioni non soggette ad IVA | N2 – operazioni non soggette ad IVA suddivise in: – N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 – N2.2 non soggette – altri casi |
N3 – operazioni non imponibili IVA | N3 – operazioni non imponibili IVA suddivise in: – N3.1 non imponibili – esportazioni – N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie – N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino – N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione – N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento – N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 – operazioni esenti da IVA | N4 – operazioni esenti da IVA |
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura | N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) | N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) suddivise in: – N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero – N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro – N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile – N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati – N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari – N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici – N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi – N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico – N6.9 inversione contabile – altri casi |
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) | N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)
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