L’Agenzia delle Entrate ha reso noto (provvedimento_11_09_2020) che la misura percentuale del credito d’imposta relativo al Bonus Sanificazione previsto dal Decreto Rilancio (D.L.Rilancio) è pari al 15,6423%.
Ogni beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bonus Sanificazione è stato introdotto dal Decreto Rilancio per sostenere tutti i contribuenti che , a causa dello scoppio della pandemia del Covid, hanno dovuto sostenere delle spese per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione.
Con il provvedimento pubblicato venerdì 11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la percentuale del credito d’imposta previsto per coloro che hanno sostenuto delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è pari al 15,6423%.
La percentuale è stata calcolata tenendo conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro.
Quindi la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 euro (limite complessivo di spesa previsto dal DL Rilancio) e 1.278.578.142 euro.
Tale percentuale va applicata all’originario 60% previsto.
Facciamo un esempio pratico.
Se le spese sostenute dal contribuente e per le quali viene richiesto il credito d’imposta fossero pari ad euro 10.000,00 il calcolo sarebbe il seguente:
- 10.000,00 euro x 60% = 6.000,00 euro;
- 6.000,00 euro x 15,6423% = 938,53 euro.
- di conseguenza, facendo una semplice proporzione, il bonus – in termini di credito d’imposta – spettante è pari al 9,38% reale.
Il Governo aveva deciso di inserire nel DL Rilancio una misura che andasse a tutelare i contribuenti che, a causa della pandemia, hanno dovuto sostenere spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Era stato previsto, infatti, un credito di imposta pari al 60%, con un limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Tuttavia, come visto nell’esempio sopra, tale credito si è di fatto ridotto al 9,38%. Circostanza per la quale Unione Artigiani si è immediatamente attivata per richiedere con urgenza al Governo il rifinanziamento del provvedimento sino alla copertura del 60% annunciato.
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con la risoluzione 52/E (risoluzione-52-agenzia-entrate-14settembre2020) l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo 6917 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Per maggiori informazioni ed assistenza completa è possibile contattare il proprio contabile di riferimento dell’Unione Artigiani.