La possibilità di prorogare e di rinnovare i contratti a termine fino al 30 agosto, senza ricorso a una causale, non consente di superare la durata di 24 mesi, fissata come durata limite di tutti i rapporti a termine. Né consente di superare le quattro proroghe possibili in 24 mesi.
La deroga per i contratti a termine. È l’art. 93 del Decreto Legge n. 34/2020 ad aver introdotto, dal 19 maggio, la possibilità di prorogare e di rinnovare i contratti a termine in essere al 23 febbraio, fino al 30 agosto, «in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del dlgs n. 81/2015».
La disciplina ordinaria su proroghe e rinnovi (cioè senza la deroga del decreto Rilancio) prevede, sostanzialmente:
- assunzioni a termine «libere» per durata fino a 12 mesi;
- assunzioni a termine «condizionate» per durate superiori a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi. Se si supera questa durata (eccetto il caso di contratto di durata massima di 12 mesi stipulato all’ispettorato territoriale), c’è la sanzione della conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato;
- nell’arco dei 24 mesi di durata massima consentita sono ammesse quattro proroghe: con la quinta scatta la conversione a tempo indeterminato.Il Decreto Rilancio per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da Covid consente di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del dlgs n. 81/2015. Ai fini di proroga e rinnovo «acausale» deve ricorrere la seguente doppia condizione:
a) il contratto a termine deve risultare in essere al 23 febbraio (sono esclusi quelli stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
b) il contratto prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.
Resta ferma la possibilità di disporre proroghe «acausali», anche oltre il 30 agosto, laddove non ci sia il superamento del periodo di 12 mesi.
Dai chiarimenti (che parlano esclusivamente di proroga/rinnovo «acausale», ossia senza la previsione di una delle causali) sembra esclusa la deroga anche alla durata massima del rapporto a termine che, come detto, non può eccedere i 24 mesi. Pertanto, se il contratto a termine in scadenza ha già raggiunto 24 mesi, ad esso deve ritenersi inapplicabile la deroga, né per la proroga né per il rinnovo. Allo stesso modo la deroga non dovrebbe operare nel caso sia stato raggiunto il numero massimo di proroghe possibili nei 24 mesi, cioè quattro. In tutti questi casi, il rischio è vedersi convertire il rapporto da termine a tempo indeterminato.
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