Il DM 22 settembre 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre) e la circolare DCPREV prot. n. 20188 del 24 settembre 2026, dei Vigili del fuoco chiariscono lo status dei tecnici manutentori antincendio che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato la domanda per l’effettuare l’esame di idoneità dinanzi alle commissioni dei Vigili del Fuoco ma non hanno ancora ricevuto la valutazione:
Questi tecnici possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli mentre la valutazione è in corso:
- fino alla sua conclusione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2027,
- soltanto per le tipologie di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio che sono oggetto dell’istanza
CHE COSA SUCCEDE AI MANUTENTORI CHE NON HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL 25 SETTEMBRE?
ATTENZIONE!
Chi non ha inviato l’istanza entro la data limite del 25 settembre 2026 non può avvalersi della tutela transitoria e non è legittimato ad effettuare interventi di manutenzione fino al formale conseguimento dell’attestato di qualifica.
CODSA DEVONO FARE LE IMPRESE DI MANUTENZIONE E CHI AFFIDA I CONTROLLI?
La nuova disciplina interessa direttamente le aziende che effettuano attività di manutenzione antincendio, ma ha riflessi anche sulle imprese che affidano all’esterno il controllo e la manutenzione di estintori, reti idranti, porte resistenti al fuoco, sistemi di rivelazione e allarme incendio e degli altri presidi di sicurezza antincendio.
Le verifiche da compiere:
- l’istanza sia stata trasmessa entro il 25 settembre 2026
- lo stato della valutazione vigilando sul termine del 31 marzo 2027
- le tipologie di presìdi per cui la domanda è stata presentata











