A decorrere dal 27 settembre 2026 entra in vigore senza periodo transitorio, la nuova disciplina in materia di comunicazione ambientale, la cosiddetta direttiva anti-greewashing.
DI CHE SI TRATTA
Marchi e affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto ministeriale, o se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali. Non si potranno più utilizzare marchi o loghi autoprodotti dalle aziende e non verificati.
Rif. decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.
COSA DEVONO FARE LE IMPRESE CHE HANNO SCORTE DI PRODOTTI DI PRODOTTI GIÀ ACQUISTATI O CONFEZIONATI
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha fornito alcune indicazioni applicati per evitare che vengono tolti dal commercio prodotti che non conformi alla normativa con conseguente danno per le imprese.
Le Autorità europee di vigilanza a tutela del consumatori, adottando una posizione comune, hanno deciso di tener conto delle eventuali difficoltà, specifiche e comprovate, che l’adeguamento alle nuove regole può determinare, almeno in una prima fase, con particolare riferimento alle dichiarazioni ambientali apposte sulle confezioni dei prodotti.
Le imprese sono comunque tenute a adottare, sin dall’entrata in vigore della nuova disciplina, tutte le misure ragionevoli e proporzionate necessarie per assicurarne il rispetto. In particolare, tali misure potranno riguardare: l’adeguamento del materiale promozionale, il coordinamento con la rete di vendita, l’utilizzo di etichette adesive per eliminare o correggere indicazioni non più in linea con il quadro normativo, ovvero la presentazione, presso il punto vendita ovvero la vetrina online, di appropriate informazioni correttive.
Inoltre, occorre tener conto che le dichiarazioni ambientali e le etichette di sostenibilità potevano essere già valutati ai sensi della vigente disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, la cui violazione non potrà in alcun caso essere ascritta a difficoltà specifiche inerenti all’entrata in vigore delle nuove regole.le autorità di vigilanza dovrebbero dare priorità – nella scelta delle azioni da intraprendere/dei controlli da effettuare – ai prodotti con una durata di conservazione più breve o una rotazione delle scorte più rapida.
Per i beni considerati più durevoli – con prova di immissione in commercio o di avvenuta produzione antecedente al 27 settembre 2026 – l’adeguamento delle confezioni dei prodotti dovrà avvenire al termine del ragionevole periodo di “shelf life” (vita da scaffale) pari a sei mesi.
AVVISO ARMONIZZATO ED ETICHETTA ARMONIZZATA
Sul sito del MIMIT è stata creata una sezione appositamente dedicata all’avviso armonizzato e all’etichetta armonizzata consultabile al link: https://www.mimit.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-armonizzato-ed-etichetta-di-durabilita-armonizzata con indicazione degli elementi grafici e di contenuto e la possibilità di scaricare direttamente i relativi format.
Si ricorda che l’avviso armonizzato, dovrà essere esposto obbligatoriamente da parte dei venditori a partire dal 27 settembre 2026 sia negli esercizi di vendita che on-line, al fine di ricordare ai consumatori che esiste la garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell’Unione europea, come acquisire maggiori informazioni attraverso il QR code esposto e cosa fare in caso di non conformità dei beni.
Presto disponibile nella sezione FAQ del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti) una pagina dedicata alle risposte ai quesiti di interesse generale relativamente all’applicazione della normativa in questione.












