Inserire un nuovo lavoratore in azienda non significa solo consegnare un contratto o spiegare le mansioni operative. Significa soprattutto garantire che la persona possa lavorare in sicurezza fin dal primo giorno. Ed è proprio su questo punto che il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto un cambio di approccio molto netto: la formazione dei neoassunti non può più essere rimandata.

 

Per molte imprese, soprattutto artigiane e di piccole dimensioni, la vecchia “regola dei 60 giorni” era diventata una prassi consolidata. Oggi però quel riferimento non è più applicabile: la formazione deve essere erogata alla costituzione del rapporto di lavoro e prima che il lavoratore venga esposto ai rischi della mansione.

 

Cosa prevede il D.Lgs. 81/08
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che ogni lavoratore debba ricevere una formazione “sufficiente ed adeguata” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obbligo riguarda tutti i lavoratori: dipendenti a tempo determinato, apprendisti, lavoratori somministrati, stagisti e collaboratori equiparati.
La formazione deve comprendere:
  • formazione generale sui principi della prevenzione;
  • formazione specifica legata ai rischi presenti in azienda;
  • eventuale addestramento pratico per attrezzature, macchine o procedure operative;
  • informazione sulle emergenze, sui DPI e sulle procedure aziendali.

 

L’obiettivo non è solo rispettare un adempimento normativo, ma ridurre concretamente il rischio di infortuni nei primi mesi di lavoro, che rappresentano statisticamente una delle fasi più delicate per la sicurezza.

 

Addio ai 60 giorni: cosa cambia davvero
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda proprio la tempistica della formazione. La precedente interpretazione che consentiva di completare i corsi entro 60 giorni dall’assunzione è stata superata.
Oggi il principio è chiaro:
il lavoratore non può essere adibito alla mansione senza aver ricevuto la formazione necessaria.
Questo significa che l’azienda deve pianificare l’inserimento del personale con maggiore attenzione, organizzando formazione e addestramento prima dell’avvio operativo.

 

I rischi per l’azienda
Trascurare la formazione dei neoassunti non comporta soltanto sanzioni amministrative o penali. In caso di infortunio, la mancata formazione può aggravare la posizione del datore di lavoro e dei soggetti della prevenzione.
Inoltre:
  • l’affiancamento a un collega esperto non sostituisce la formazione obbligatoria;
  • l’assenza di registrazioni e attestazioni rende difficile dimostrare l’adempimento;
  • nei modelli organizzativi 231, la mancata formazione può rappresentare una violazione del sistema di gestione aziendale.

 

Come organizzare correttamente l’ingresso dei neoassunti
Per evitare criticità, è utile che l’azienda strutturi una procedura interna dedicata all’inserimento del personale. Alcune buone pratiche operative includono:
  • verifica preventiva della formazione già posseduta dal lavoratore;
  • pianificazione dei corsi obbligatori prima dell’inizio attività;
  • consegna documentata di procedure, DPI e istruzioni operative;
  • affiancamento iniziale formalizzato;
  • registrazione dell’addestramento effettuato.
La gestione corretta della formazione non è solo un obbligo normativo: è un investimento sulla prevenzione, sulla continuità operativa e sulla tutela dell’impresa.

 

Un cambio culturale, non solo normativo
Il nuovo impianto normativo punta a rafforzare un principio fondamentale: la sicurezza deve essere parte integrante dell’organizzazione aziendale fin dall’ingresso del lavoratore.
Per le imprese artigiane e le microimprese questo significa adottare una gestione più programmata della formazione, evitando improvvisazioni e affidandosi a percorsi realmente coerenti con i rischi presenti in azienda.
Perché un neoassunto formato correttamente non è solo un lavoratore “in regola”: è una persona più consapevole, più autonoma e più protetta.

 

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