Attenzione da oggi ai messaggi pubblicitari che valorizzano le caratteristiche ambientali dei prodotti. Ogni dichiarazione “green” effettuata dalle imprese dovrà essere documentabile, misurabile e verificabile. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 56 del 09 marzo 2026, il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che attua la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (green claims ingannevoli e greenwashing). I consumatori hanno dunque un’arma in più contro il cosiddetto greenwashing, ovvero l’utilizzo disinvolto e spesso ingannevole sulla sostenibilità aziendale da parte delle imprese.
Il decreto entra in vigore il 24 marzo 2026 e si applicherà dal 27 settembre 2026.
- l’asserzione generica come qualsiasi messaggio (scritto, orale o audiovisivo) che non sia incluso in un’etichetta di sostenibilità certificata e che non sia supportato da informazioni chiare, ufficiali e verificabili. Come la conformità al marchio Ecolabel Ue o a sistemi ISO 14024.
- green claim che riguardano solo un aspetto del prodotto ma sono presentati come riferiti all’intero bene o all’intera attività
- Mon si potrà più scrivere claim come rispettoso dell’ambiente, eco-compatibile, amico delle natura, verde… Per questa ragione è stato anche aggiornato il Codice del Consumo con multe salatissime.
- Molte aziende oggi comunicano zero emissioni basandosi sull’acquisto di crediti di carbonio. Il nuovo decreto vieta di asserire che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Gli obiettivi ambientali annunciati dalle imprese dovranno essere accompagnati da impegni chiari, indicatori misurabili, scadenze definite e verifiche periodiche da parte di soggetti indipendenti.












