Unione Artigiani

Settore Autotrasporto

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Il MIMS con Circolare n. 3738 del 13 maggio 2022  ha definito le disposizioni di attuazione del decreto dirigenziale 145/2022 per l’accesso alla professione e al mercato nel settore del trasporto stradale di merci.

È richiesta la sola verifica dei requisiti di:

•  onorabilità,

•  idoneità professionale,

•  idoneità finanziaria e stabilimento,

Nessuna limitazione per la CATEGORIA EURO deiveicoli

 

Sono dunque abolite le 3 precedenti modalità di accesso al mercato:

  • Accesso diretto mediante acquisizione di autoveicoli o complessi veicolari per una massa complessiva totale non inferiore a 80 ton adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a EURO 5
  • Acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa che cessi attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
  • Acquisizione dell’intero parco veicolare, di categoria non inferiore a EURO 5, di altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

 

 

IDONEITÀ PROFESSIONALE FINO A 3,5 TON

INDISPENSABILE LICENZA COMUNITARIA CON CORSO DI 74 ORE SENZA ESAME

In alternativa:

 

Conseguimento attestato in esenzione da esame nel caso di dimostrazione del requisito di svolgimento attività gestore dei trasporti in maniera continuativa nei 10 anni precedenti al 20 agosto 2020.

 

Per gli altri soggetti in possesso dell’Attestato 74 ore:

Prima del 20 agosto 2020: possibilità di sostenere esame semplificato (integrativo) in caso di possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

In mancanza di diploma di scuola superiore c’è l’obbligo di frequenza di un corso integrativo relativo alla sola parte internazionale.

Dopo 20 agosto 2020: possibilità di ottenere attestato internazionale sostenendo esame in caso possesso di diploma di scuola superiore.

In mancanza di diploma di scuola superiore previsto obbligo di frequenza del corso 150 ore

 

 

IDONEITÀ FINANZIARIA

 

Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:

 

CAPITALE+RISERVE Fino al 13 maggio 2022 Dopo il 13 maggio 2022
Primo veicolo a motore Euro 9000 Euro 9000
Ulteriore veicolo a motore superiore 3.5 ton Euro 5000 Euro 5000
Ulteriore veicolo a motore 3.5 ton Euro 5000 Euro 900

 

Quanto sopra si applica per le dimostrazioni dell’idoneità finanziaria, presentate ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada agli Uffici competenti, a decorrere dal 13 maggio 2022.

 

Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento UE 2020/1055) e la data della circolare (13 maggio 2022) , fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l’idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l’impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.

 

Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale.

 

 

REQUISITO DI STABILIMENTO*

*Attenzione alle note sulle immatricolazioni qui sotto

 

Il requisito dello stabilimento viene dimostrato, come per il passato, con le norme previste dal Decreto MIT 25 gennaio 2012.

L’impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale.

In attesa, pertanto, di eventuali ulteriori disposizioni, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di noleggio (locazione senza conducente) necessario ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, deve essere dimostrata su base continuativa attraverso un contratto della durata di almeno 6 mesi, registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate.

 

 

* Circolare MIMS del 4/7/2022

A seguito dei predetti atti, sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla eventuale necessità di nullaosta, visto o altro atto analogo -comunque denominato- da acquisire, a cura dell’Ufficio di motorizzazione civile (d’ora in avanti anche: UMC) preposto all’immatricolazione, presso l’UMC competente all’autorizzazione all’esercizio della professione e dunque dell’iscrizione al REN. Analogo atto è talvolta richiesto –a seconda delle specifiche modalità organizzative dei singoli Uffici- tra articolazioni dello stesso UMC, rispettivamente preposte all’immatricolazione e all’iscrizione al REN.

Sul punto, si ritiene che soltanto in una situazione “a regime” potrà non sussistere tale necessità di acquisire il nullaosta poiché, in detta situazione, la consultazione dei dati dell’impresa sull’applicativo REN consentirà di verificare la sussistenza dei requisiti presupposti all’immatricolazione del veicolo.

Poiché sarà necessario del tempo sia per sviluppare ed evolvere i processi di aggiornamento “real time” dei dati presenti nel REN, sia per l’adeguamento delle funzioni del sistema informativo alle nuove prescrizioni unionali ed atti derivati, sentita la Direzione generale per la motorizzazione civile e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, allo stato appare opportuno continuare ad acquisire il predetto nullaosta e comunque si ritiene indispensabile acquisire, ai fini dell’immatricolazione, un’autocertificazione dell’impresa relativamente alla sussistenza dei requisiti previsti.

Si allega pertanto (ALL. 1) il modello da acquisire, debitamente compilato e sottoscritto, ai fini dell’immatricolazione di veicoli per il trasporto su strada per conto terzi, fermi restando l’aggiornamento dei dati sul REN (quando previsto) e l’effettuazione dei controlli, anche a campione, che gli UMC provvedono ad attuare in ordine alla effettiva sussistenza di tali requisiti.