Si segnalano le principali disposizioni in materia previdenziale e del lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2021 (LEGGE_BILANCIO_2021).

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani (art. 1, commi da 10 a 15)

E’ stato prorogato per il biennio 2021/2022 l’esonero contributivo triennale a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani di età inferiore a 36 anni che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020. Lo sgravio (con esclusione dei premi e contributi INAIL) è totale (mentre in precedenza pari al 50% dei contributi dovuti all’INPS) entro il limite annuo di 6.000 euro per ciascuna nuova assunzione (in precedenza 3.000 euro) e per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sarà riconosciuto per un periodo massimo di 4 anni. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9
mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi. L’esonero si applica anche per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. L’applicazione della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (art. 1 commi da 16 a 19) –

In via sperimentale per il biennio 2021/2022 è stato previsto per i datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per la durata di 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni in questione devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
La disciplina dello sgravio in questione riprende quella dell’analoga misura introdotta dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) per cui riguarda donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in zone svantaggiate, donne disoccupate da almeno 24 mesi ovunque residenti, nonché donne di qualsiasi età impiegate in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale uomo/donna e disoccupate da almeno 6 mesi. Anche questa misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 169) –

E’ stato prorogato fino a tutto il 2029 l’esonero contributivo parziale previsto dal decreto agosto (DL n. 104/2020) a favore dei datori di lavoro che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente. Lo sgravio è pari al 30% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) da versare fino al 31 dicembre 2025, scende al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per il 2028 e il 2029.

Mantenimento della CIGS per cessazione di attività (art. 1, comma 278) –

E’ stata prorogata fino a tutto il 2022 la possibilità per le aziende di ricorrere alla CIGS (cassa integrazione straordinaria) anche nei casi di cessazione dell’attività produttiva e non solo quindi nei casi di crisi aziendali temporanee. Il ricorso alla CIGS, confermato dal decreto Genova (art. 44 DL 109/2018 convertito) fino al 2020, potrà avvenire nei limiti delle risorse disponibili, per una durata massima di 12 mesi e potrà essere autorizzato qualora sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione
interessata. Si rammenta inoltre che la concessione del trattamento di integrazione salariale è subordinata alla stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro e con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della regione interessata. Si rammenta infine che il campo di applicazione della CIGS comprende, tra le altre, le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti (compresi dirigenti e apprendisti) nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti.

Contratti a termine (art. 1, comma 279) –

E’ stata prorogata fino al 31 marzo 2021 (in precedenza 31 dicembre 2020) la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine senza obbligo di causale per un periodo massimo di 12 mesi per una sola volta e ferma restando la durata massima di 24 mesi.

Ammortizzatori sociali (art. 1, commi da 299 a 308 e da 312 a 314) –

E’ stata prorogata per altre 12 settimane la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria/CIGO, assegno ordinario/FIS e cassa integrazione guadagni in deroga/CIGD) in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.
Tali ulteriori 12 settimane sono gratuite e devono essere così collocate temporalmente a seconda della tipologia di ammortizzatore a cui si fa ricorso:
– tra l’1 gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
– tra l’1’ gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario/FIS e di
CIGD.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto
Ristori (D.L. 137/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all’1 gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive in questione.
I trattamenti in questione riguardano i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza all’1 gennaio 2021. Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inviate all’INPS come sempre entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, tale termine è fissato entro il 28 febbraio 2021 (fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge in esame).

Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma 306) –

Sulla scia di quanto già stabilito dai precedenti decreti emergenziali è stato previsto per i datori di lavoro che non richiedono le nuove 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei precedenti mesi di maggio e giugno. Anche questo beneficio è riconosciuto a favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza all’1 gennaio 2021. Resta confermato, durante il periodo di fruizione dello sgravio, il divieto di licenziamento individuale e collettivo per giustificato motivo oggettivo. Inoltre la norma ha previsto che il datore di lavoro che abbia chiesto l’esonero contributivo ai sensi del precedente decreto Ristori (DL n. 137/2020 convertito nella legge 176/2020) ma non lo abbia fruito interamente possa rinunciare alla parte residua e chiedere l’ammortizzatore sociale previsto dalla legge in esame.

Blocco dei licenziamenti (art. 1 commi da 309 a 311) –

E’ stato prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).
Come già previsto nei precedenti provvedimenti sono fatti salvi dal divieto i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
La disposizione conferma altresì l’esclusione dal divieto di licenziamento di alcune specifiche fattispecie quali:
• le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
• le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione
del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a predetto accordo;
• i casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione.

Opzione donna (art. 1, comma 336) –

E’ stata prorogata per tutto il 2021 la cosiddetta opzione donna, ossia la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione a 58 anni o a 59 anni (rispettivamente se dipendenti o autonome) avendo maturato almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2020.
APE sociale (art. 1, comma 339) – E’ stato prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di sperimentazione dell’APE sociale introdotta dalla legge n. 232/2016. Come è noto tale misura consente l’accesso al pensionamento anticipato a particolari categorie di soggetti svantaggiati tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che abbiano svolto attività usuranti in almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero in almeno 6 anni negli ultimi 7.

Congedo di paternità (art. 1, commi 363 e 364) –

Per il 2021 è stata aumentata da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità; è stata inoltre confermata anche per quest’anno la possibilità per il padre lavoratore di fruire, in sostituzione della madre e in accordo con la stessa, di un ulteriore giorno di assenza dal lavoro.

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA: UFFICIO SINDACALE & LAVORO, 02.8375941