La Legge 124/2017 ha introdotto l’obbligo di rendere pubblici “sovvenzioni, sussidi, vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, ecc), contributi o aiuti (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti l’anno precedente dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro totali, secondo il criterio di cassa.
Questo obbligo vale per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile.
Dove pubblicarli
Per le micro-imprese, imprese individuali, società di persone e SRL con bilancio in forma abbreviata, la pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale o in mancanza sul SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno. Il sito di Unione Artigiani è a disposizione delle imprese associate: comunica a ufficio.stampa@unioneartigiani.it se hai ottenuto questi contributi sopra lo soglia di 10.000 euro totali come descritti sopra.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (Spa e Srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Regime Sanzionatorio
Per chi non ottempera all’adempimento, potrebbero scattare le sanzioni, pari all’1% di quanto ricevuto e non segnalato (con un minimo pari a € 2.000).
In sede di conversione del decreto Milleproroghe è stata spostata al 1° gennaio 2024 la decorrenza di applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione in nota integrativa o sui siti Internet.
Il nuovo termine vale per l’inosservanza dell’obbligo di pubblicizzazione delle erogazioni incassate sia nel 2021 sia nel 2022.
Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.