CHE COSA È GOL

GOL è l’acronimo di “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, intervento nazionale finanziato dall’Unione europea nell’ambito del PNRR, rappresenta il perno dell’azione di riforma delle politiche attive del lavoro ed alla gestione di misure finalizzate a contrastare la disoccupazione.

Si struttura in 4 percorsi:

1 – reinserimento lavorativo: breve attività di orientamento in quanto il candidato è considerato facilmente ricollocabile

 2 – upskilling: servizi di orientamento e formazione brevi in quanto il candidato è considerato facilmente ricollocabile

 3 – reskilling : servizi di orientamento e formazione lunghi in quanto il candidato è considerato non facilmente ricollocabile

 4 – lavoro e inclusione: percorsi per candidati disoccupati da molto tempo di difficile rinserimento

 

È rivolto quindi a disoccupati destinatari di politiche attive prima di inserirsi nel mondo del lavoro ma l’incentivo spetta ai datori di lavoro purché assumano a tempo indeterminato (compreso part-time), anche con contratto di apprendistato.  

 

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE UNDER 30

 

Per accedere al Programma GOL la persona (lavoratore) si deve registrare in SIUL Sistema Informativo Unitario Lavoro tramite TS-CNS con PIN, CIE o SPID, inserendo i dati anagrafici necessari per il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

Se il lavoratore non ha la possibilità di effettuare direttamente la registrazione può rivolgersi, previo appuntamento, al Centro di Formazione o alle sedi di Unione Artigiani.

In alternativa, la persona che non ha lo SPID può accedere ai servizi di base (DID – Assessment – Colloquio di orientamento e bilancio di competenze e PSP Piano Servizi Personalizzato) recandosi al CPI Centro per l’Impiego (Servizio Pubblico, NON le Agenzie per il Lavoro) e presentando i documenti necessari all’identificazione.

 

A QUANTO AMMONTA

Se la persona ha partecipato al programma GOL oppure se risulta iscritta al programma Garanzia Giovani, l’art. 27 del Decreto Lavoro prevede, per un periodo di dodici mesi, per il datore di lavoro un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro privato che effettuino:

  • nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023 assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

1) all’atto dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;

2) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);

3) che siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”

 

COSA DEVE FARE L’AZIENDA

  • DURC in regola
  • Applicare il Contratto Nazionale di Lavoro maggiormente rappresentativo, e gli eventuali contratti territoriali e aziendali sottoscritti.
La domanda dovrà essere trasmessa all’INPS con l’apposita procedura telematica.
L’INPS provvede, entro 5 giorni a rispondere, fornendo la disponibilità (o meno) delle risorse per l’accesso all’incentivo. Dalla risposta scattano 7 giorni (termine perentorio) entro i quali il datore di lavoro deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Dall’assunzione il datore di lavoro ha altri 7 giorni (termine perentorio) per comunicare, all’INPS (sempre tramite la procedura telematica), l’avvenuta stipula del contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente perde l’agevolazione.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

 

COME VIENE EROGATA L’AGEVOLAZIONE

L’incentivo verrà corrisposto, a domanda, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda dovrà essere trasmessa all’INPS con l’apposita procedura telematica.
L’INPS provvede, entro 5 giorni a rispondere, fornendo la disponibilità (o meno) delle risorse per l’accesso all’incentivo. Dalla risposta scattano 7 giorni (termine perentorio) entro i quali il datore di lavoro deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Dall’assunzione il datore di lavoro ha altri 7 giorni (termine perentorio) per comunicare, all’INPS (sempre tramite la procedura telematica), l’avvenuta stipula del contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente perde l’agevolazione.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

 

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