Nell’impresa contemporanea la quantità di attività e adempimenti correlata al lavoro vero e proprio spesso sottrae all’imprenditore tempo prezioso gravandolo di responsabilità assillanti.

In altre occasioni, specifiche ragioni personali inducono il titolare a “passare le redini” della gestione quotidiana dell’impresa ad altri (es. un parente, un dipendente di particolare affidamento, un terzo in grado di sostituire per un certo periodo l’imprenditore), senza – tuttavia cedere l’azienda.

 Per recuperare una più agevole gestione dell’impresa ma al contempo passare ad altri quelle responsabilità di cui si vuole essere sollevati, è possibile  delegare  a soggetti terzi quegli obblighi che altrimenti graverebbero sul titolare dell’impresa con il sistema delle deleghe (delega della singola funzione) o trasferire la gestione di tutta l’attività e conseguentemente la responsabilità dell’impresa, pur non perdendone la titolarità (delega gestoria).

La delega di funzioni è lo strumento organizzativo di un’azienda con cui il datore di lavoro può trasferire singoli poteri e relative responsabilità ad un soggetto terzo delegato ma mentre sono astrattamente delegabile tutte le singole funzioni dell’impresa,  ne sono escluse dalla legge (ai sensi dell’art. 16, D.L.vo n. 81/2008)  quelle che  riguardano gli obblighi che costituiscono l’essenza della funzione datoriale e della sua preminente posizione di garante dell’integrità e della salute dei propri dipendenti.

 

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro, non sono mai delegabili:

  • la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) Lgs. 81/08.

 

Sono invece delegabili:

  • Nomina del medico competente
  • Formazione e informazione dei lavoratori
  • Nomina degli addetti alle emergenze e al primo soccorso sul luogo di lavoro
  • Fornitura dei DPI, Dispositivi di Protezione Individuale

La delega delle singole funzioni prevista dall’art. 16, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi derivanti dalla funzione delegata verso altre figure non qualificabili come l’imprenditore o l’amministratore che non lo divengono tali per effetto della delega.

Può essere delegato chiunque, anche non dipendente dell’impresa, purchè sia una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attui le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Nella disciplina dettata dall’art. 16, D.L.vo n. 81/2008, il conferimento del potere di spesa inerente alla funzione delegata è requisito essenziale della delega di funzioni e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allo svolgimento delle funzioni delegate ovvero alla valutazione del rischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione delle misure necessarie protezione.

La delega gestoria, invece, permette che tali adempimenti vengano eseguiti dal delegato, mutando il contenuto del dovere prevenzionistico facente capo al delegante (titolare dell’impresa o amministratore).

In tale ultimo caso, stante la concentrazione dell’esercizio dei poteri in capo ad un’unica figura a cui sono stati trasferiti tutti i poteri datoriali, al delegante resterà solo un dovere di verifica sulla base del flusso informativo, dell’assetto organizzativo generale e il potere/dovere di intervento solo nel caso in  cui venga a conoscenza di fatti pregiudizievoli.

In conseguenza potrà essere ritenuto responsabile di violazione alla normativa antinfortunistica e di eventi di danno occorsi ai lavoratori nell’esercizio dell’attività lavorativa il solo “gestore”, con esclusione della responsabilità di chi l’ha delegato.

Non di rado nella elaborazione giurisprudenziale relativa alla materia della sicurezza sul lavoro, si usa il termine delega di funzioni anche quando si fa riferimento a deleghe gestorie (Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968); tuttavia  più recentemente la  Corte di legittimità ha precisato che  gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza, possono essere delegati a condizione che l’atto di delega sia espresso e investa persona tecnicamente capace.

 

Secondo l’art. 16 co. 1 del citato decreto, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  1. a) che essa risulti da atto scritto recante data certa
  2. b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  3. c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione ,gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  4. d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria  allo svolgimento delle funzioni delegate
  5. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

In definitiva, dunque, l’imprenditore potrà legittimamente alleggerire le sue responsabilità nell’impresa con un accorto sistema di deleghe, posto che le stesse definiranno, il soggetto che, “secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva”.

                                                                                                                                Avv. Renato Ragozzino

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