AGGIORNAMENTO

Il TAR Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto, con il deposito in data 7 aprile tutti i motivi dei ricorsi di Assofiduciaria che nel mese di dicembre 2023 avevano fatto sospendere l’adempimento in scadenza l’11 dicembre 2023.

Si prevede che la questione arriverà con urgenza al Consiglio di Stato, ma nel frattempo la questione centrale è comprendere se il termine sospeso a dicembre, termine che era in scadenza, inizia nuovamente a decorrere o meno.

In attesa di provvedimenti, secondo la Camera di Commercio di Milano Lodi Monza Brianza, in attesa di conferme da parte degli organi preposti, il termine entro il quale presentare la comunicazione scade il giorno 11 aprile 2024 (rif. DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.)

Seguiranno aggiornamenti. 

 

CHE COS’È

È un adempimento obbligatorio – e da ora in poi annuale – richiesto dalla normativa antiriciclaggio: si tratta della comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (deve trattarsi di una persona fisica):

  • delle imprese di capitale dotate di personalità giuridica (S.p.A., S.r.l., Sapa, Società Cooperative)
  • delle persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
  • dei trust e gli istituti giuridici affini ai trust

La comunicazione deve essere esclusivamente effettuata per via telematica al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito al Registro Imprese presso le Camere di Commercio territoriali.

Tali dati saranno poi reperibili e pubblicati in una sezione autonoma del Registro.

 

COME TI AIUTA UNIONE ARTIGIANI

Unione Artigiani ti assiste nella compilazione e nell’invio telematico del “Modello TE” richiesto dalle Camere di Commercio, secondo le analisi tecniche e giuridiche da noi svolte sulla base delle informazioni e dei dati risultanti dalla Visura CCIAA, previa validazione dell’imprenditore interessato.

 

CHI SE NE OCCUPA

Il nostro funzionario dedicato

·      Ignazio Loi

·       titolare.effettivo@unioneservizi.it

·      02 83.306.248

 

CHI DEVE COMUNICARE

La comunicazione deve essere effettuata sottoscritta digitalmente dalle persone fisiche. Non è possibile delegare a questa specifica attività di validazione gli intermediari che possono solo istruire e inviare il documento.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti

•      amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,

•      fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private.

 

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALE

È la persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo sull’attività commerciale o finanziaria. Nel caso delle società, il titolare effettivo può essere determinato in base a due criteri:

•      partecipazione superiore al 25% del capitale sociale: è il caso più comune, quello in cui il proprietario di maggioranza della società ne è anche il titolare effettivo;

o, in assenza,

•      potere di controllo sulla direzione dell’entità giuridica in oggetto.

Non sempre quindi il titolare effettivo di una società corrisponde con l’azionista di maggioranza o con il proprietario dell’impresa. La normativa prevede che si possa esercitare in altro modo il controllo sulle operazioni finanziarie di un soggetto giuridico, per esempio controllando molti voti in assemblea ordinaria dei soci.

Laddove non si riesca ad individuare il titolare effettivo di un’attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si configura automaticamente uno scenario di rischio in materia di infiltrazioni ed illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro.

 

LE SANZIONI

L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice Civile (da 103 euro a 1.032 euro). Se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI