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di Gerardo Porreca (Puntosicuro.it)

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Il datore di lavoro non deve limitarsi a redigere un POS volto a prevenire le fonti di rischio connesse alle opere oggetto di appalto, ma deve aggiornarlo quando le stesse comportino sistemi di lavorazione più complessi rispetto a quelli previsti.

 

Quante volte abbiamo detto nei corsi, nei convegni e negli incontri sul tema della salute e sicurezza sul lavoro e in particolare sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili che i piani di sicurezza, nei quali valutare i rischi e indicare le misure necessarie per eliminarli o ridurli comunque al minimo, non sono documenti statici ma dinamici nel senso che devono essere continuamente aggiornati e adeguati alle opere in realizzazione. Ora è la Corte di Cassazione a ribadirlo in questa sentenza dovendo decidere su di un ricorso presentato dal titolare e dal direttore di cantiere di un’impresa edile condannati nei due primi gradi di giudizio perché ritenuti responsabili dell’infortunio mortale accaduto a un lavoratore dipendente durante dei lavori di realizzazione di un marciapiedi e di intervento sulla rete idrica in un centro urbano.

 

Il lavoratore, con la mansione di escavatorista, era appena sceso dal mezzo senza pero azionare il freno di stazionamento né posizionarlo, così come previsto quando viene lasciato senza operatore, allorquando il mezzo stesso, per il cedimento del terreno sul quale si trovava, si è inclinato franando nello scavo in un punto dove lo stesso era profondo 50 cm, schiacciando il lavoratore fra la parete dello scavo e lo sfilo metallico di uno stabilizzatore. La difesa aveva sostenuto che fosse stato regolarmente elaborato il piano operativo di sicurezza (POS) nel quale era stato previsto quale misura di prevenzione, così come imposto dalle disposizioni di sicurezza vigenti, il consolidamento delle pareti nel caso in cui lo scavo avesse superato la profondità di 1,5 m; la contestazione mossa agli imputati in realtà aveva però riguardato il mancato adeguamento dello stesso POS non essendo stato previsto in esso il rischio di destabilizzazione dell’attrezzatura, rischio che si è in effetti poi concretizzato al momento dell’evento infortunistico.

L”obbligo a carico del datore di lavoro infatti, ha precisato la suprema Corte, non si arresta alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza che contenga la indicazione delle misure di sicurezza volte a prevenire le fonti di rischio connesse alla natura e alle caratteristiche delle opere oggetto di un appalto, ma va esteso ad un onere di aggiornamento e di adeguamento del piano stesso allorquando l’impresa sia chiamata a realizzare opere nuove o aggiuntive che comportino modalità o sistemi di lavorazione più complessi e articolati, così da imporre la riconsiderazione, in chiave prevenzionistica, di ulteriori fonti di rischio e quindi la predisposizione di misure di sicurezza coerenti con l’innalzamento del grado di pericolo connesso alle suddette lavorazioni.

 

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso essendo stata addebitata agli imputati la responsabilità dell’accaduto per non avere adeguato il POS alle più articolate e complesse attività di scavo e per avere omesso di predisporre i relativi strumenti prevenzionistici.

 

Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il titolare di un’impresa edile e il direttore del cantiere colpevoli del reato di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha sostituito la pena detentiva ad essi applicata nella corrispondente pena della multa nella misura di 30.000 euro da versarsi in trenta rate mensili di pari importo eliminando al contempo il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha rimesso al giudice civile la definitiva liquidazione del risarcimento del danno in favore della parte civile costituita INAIL.

 

Al datore di lavoro e al direttore di cantiere, quale soggetto preposto alla lavorazione che consisteva nella realizzazione di un marciapiede in un centro urbano, era stato contestato un difetto di specificazione nel POS, esibito e consegnato all’Amministrazione comunale in relazione alle misure preventive e protettive da adottarsi in relazione alle suddette attività, le quali comportavano anche la realizzazione di scavi fino a una profondità di m 2,50, nonché la omessa predisposizione di armature idonee a sorreggere le pareti di tali scavi. Tali inosservanze erano state ritenute causalmente efficienti alla determinazione dell’infortunio laddove il lavoratore infortunato, occupato nell’attività di escavatorista e sceso dal mezzo con la benna dalla parte della discesa, a causa dell’andamento del terreno e dal fatto che si presentasse cedevole, veniva schiacciato tra la parete dello scavo e lo sfilo metallico di uno stabilizzatore, riportando lesioni che ne cagionavano l’immediato decesso.

 

Il giudice distrettuale, in punto di responsabilità penale, pure dando rilievo alla prospettazione degli appellanti, secondo la quale l’infortunio si era verificato non già quando l’escavatorista si trovava all’interno di uno scavo profondo, ma allorquando stazionava all’altezza di uno scavo di circa mezzo metro e che era rimasto schiacciato tra l’escavatore, che si era mosso scivolando per circa 2,50, e la recinzione di una abitazione che delimitava lo scavo e solo successivamente era stato trascinato verso la parte più profonda, aveva ritenuto l’accaduto collegato a un difetto di individuazione e di valutazione dei rischi per quel tipo di lavorazioni ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008. In particolare aveva rilevato come il piano operativo predisposto dalla società esecutrice avesse avuto ad oggetto interventi di rifacimento dei marciapiedi che avrebbero comportato modeste opere di escavazioni, per profondità comunque non superiori a otto centimetri laddove, a seguito di intese con

l’amministrazione committente, verosimilmente volte alla verifica della tenuta di tubazioni e all’accertamento di eventuali infiltrazioni, si erano realizzate operazioni di scasso e di escavazione variabili tra 50 cm e 2,50 cm, interventi che avrebbero giustificato la previsione di rischi di infortunio e la predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione in termini adeguati alla maggiore consistenza e alla maggiore profondità degli interventi di scavo, in ragione dell’innalzamento del rischio collegato alle operazioni con mezzi meccanici.

 

La Corte territoriale aveva inoltre rilevato che la carenza di adeguamento del POS aveva assunto rilievo causale efficiente e decisivo nella dinamica dell’infortunio atteso che, a prescindere dalla colpa concorrente dell’escavatorista, che era sceso dal mezzo lasciando il motore acceso e la benna non correttamente aderente al terreno, la mancata stabilizzazione del terreno intorno allo scavo (pure profondo circa 50 cm) avevano favorito il movimento del mezzo meccanico che movendosi in direzione dello scavo, per la inidonea stabilizzazione e per la cedevolezza del terreno, vi aveva fatto ingresso con una ruota schiacciando il lavoratore contro la recinzione del manufatto limitrofa all’area di scavo.

Secondo il giudice di appello ancora qualora fossero stati apprezzati nel POS i rischi derivanti dalla profondità dello scavo e della cedevolezza del terreno, avrebbero potuto essere adottate opportune cautele per evitare i rischi di destabilizzazione del mezzo (quali la predisposizione di una base di appoggio, ovvero la realizzazione di armature, ovvero il mantenimento di distanza adeguata tra il mezzo e lo scavo).

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni.

Avverso la sentenza della Corte di Appello la difesa degli imputati ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivazione principale l’illogica affermazione della penale responsabilità degli imputati rilevando che la violazione cautelare non risulta dotata di efficienza causale rispetto all’evento. Il POS della ditta esecutrice, secondo la difesa, era risultato conforme alla legge in relazione alla realizzazione di interventi che prevedevano la realizzazione di scavi fino a 1,5 metri di profondità, né era risultato che l’escavatore, in fase di avanzamento verso il lavoratore avesse perso stabilità a causa dello scavo o del terreno lavorato. La causa dell’infortunio era esclusivamente dipesa ad una serie di inosservanze dell’escavatorista che, seppure adeguatamente formato e specializzato, aveva contravvenuto a fondamentali norme di prudenza per essere sceso dal mezzo senza avere spento il motore, senza avere posizionato la benna in modo da impedirne il movimento, senza avere abbassato gli stabilizzatori e azionato il freno di stazionamento, comportamenti tutti ritenuti efficienti ai fini della realizzazione dell’evento anche dall’ispettore del lavoro intervenuto e dal consulente del Pubblico Ministero.

Il lavoratore, ha aggiunto inoltre la difesa, era rimasto schiacciato laddove lo scavo era profondo solo 50 cm e ha rilevato a tale riguardo che l’art. 119 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’adozione di ulteriori prescrizioni in materia antinfortunistica soltanto in presenza di scavi di profondità superiore a 1, 50 metri di talché nessun rilievo avrebbe potuto essere dato al fatto che erano stati realizzati scavi di mezzo metro, per riconoscere un aggravamento del rischio nella realizzazione di interventi che prevedevano la realizzazione di scavi superficiali. Assumeva pertanto che il mancato aggiornamento del POS non aveva determinato alcun deficit sulle modalità esecutive da adottare e che l’infortunio era dipeso dalla specifica inosservanza da parte del conducente della disposizione del POS concernente la discesa a terra in assenza di stabilizzazione del mezzo. Nel caso in esame ricorrevano pertanto, secondo la difesa, presupposti per ritenere che, sebbene la condotta del lavoratore si fosse inserita nel segmento di lavorazione allo stesso demandato, nondimeno si era manifestato in termini di così macroscopica imprudenza, avventatezza e superficialità da escludere qualsivoglia relazione causale tra la condotta degli imputati e l’evento.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

La Corte di Appello, ha sottolineato la Cassazione, ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la verificazione del sinistro. La stessa ha fornito un logico e non contraddittorio rilievo al mancato adeguamento del POS da parte del datore di lavoro, come elemento incidente sull’errata procedura di lavoro seguita dal dipendente infortunato. Con argomenti privi di frattura logico giuridica ha infatti precisato che l’obbligo a carico del datore di lavoro non si arresta alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza che contenga la indicazione delle misure di sicurezza volte a prevenire le fonti di rischio connesse alla natura e alle caratteristiche delle opere oggetto di appalto, ma si estende ad un onere di aggiornamento e di adeguamento del piano, allorquando l’impresa sia chiamata a realizzare opere nuove o aggiuntive che comportano modalità o sistemi di lavorazione più complessi e articolati, così da imporre la riconsiderazione, in chiave prevenzionistica, di ulteriori fonti di rischio e quindi la predisposizione di misure di sicurezza coerenti con l’innalzamento del grado di pericolo connesso alle suddette lavorazioni.

 

Corretta quindi è apparsa, secondo la suprema Corte, la valutazione operata dal giudice distrettuale il quale ha evidenziato come in corso di opera, al fine di verificare ed eliminare alcune infiltrazioni, è stato eseguito un lavoro affatto diverso, consistito in uno scavo variabile tra 50 cm e 255 cm. E’ apparso del tutto evidente quindi che la nuova opera, per le sue caratteristiche di complessità, ha comportato un notevole innalzamento del rischio che non è stato in alcun modo riconsiderato ai fini di un aggiornamento del piano che avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni del terreno (rimosso e

quindi per natura cedevole) e le conseguenze in ordine alla stabilità dei mezzi adoperati. Il giudice distrettuale ha giustamente argomentato che “qualora fossero stati apprezzati nel piano operativo per la sicurezza i rischi derivanti dalla profondità dello scavo e dalla cedevolezza del terreno (connessi sia alla profondità sia al fatto che in quel punto si erano verificate infiltrazioni), avrebbero potuto essere adottate opportune cautele per il rischio di destabilizzazione del mezzo”, il quale aveva perso stabilità muovendosi in direzione dello scavo che il lavoratore infortunato stava ispezionando “sia per la pendenza, sia per la cedevolezza del terreno a margine dello scavo e quindi, in mancanza di una idonea stabilizzazione, è precipitato all’interno schiacciando il lavoratore contro la recinzione”.

 

Il giudice distrettuale, ha così proseguito la Corte di Cassazione, ha correttamente evidenziato che la esigenza di procedere ad un aggiornamento del POS era imposta dal fatto che, a fronte della programmazione di opere superficiali che comportavano lo scasso della sede viaria per pochi centimetri (per il rifacimento dei marciapiedi), la ditta appaltatrice si era successivamente assunta nei confronti del comune un impegno aggiuntivo, relativo alla verifica di eventuali perdite dalle condutture idriche e dalle diramazioni verso le abitazioni prospicienti) e quindi alla realizzazione di escavazioni ben più impegnative e profonde e ciò aveva determinato un innalzamento del rischio per la sicurezza delle lavorazioni che si ripercuoteva in differenti ambiti.

 

Uno di tali ambiti afferiva alla accresciuta instabilità del terreno che si trovava ai margini dello scavo e alla profondità delle escavazioni, cosicché l’escavatorista, sceso dal mezzo, mentre era intento a perlustrare l’interno di uno scavo profondo circa 50-60 cm., veniva investito dall’escavatore che, sebbene in posizione di arresto, si era mosso e aveva perso in stabilità (per la cedevolezza del terreno scavato) e aveva acquisito inclinazione (in ragione della profondità dello scavo in cui si era incuneato).

 

E’ apparso evidente quindi che la questione, posta dalla difesa dei ricorrenti, circa l’insussistenza dell’obbligo di armare gli scavi profondi è del tutto eccentrica rispetto alla fattispecie in esame. L’esigenza di adeguamento del POS è stata ritenuta cogente dalla Corte di Appello in ragione del diverso atteggiarsi delle lavorazioni rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto di appalto (a fronte di POS che avrebbe dovuto invece contenere una apposita sezione sullo “scavo a sezioni obbligate con macchina operatrice”), sia con riferimento alla natura delle lavorazioni aggiuntive (escavazioni più profonde, esplorazione delle condutture), sia con riferimento ai maggiori rischi connessi al mezzo di lavoro impiegato (escavatore) in ragione delle accresciute sezioni di scavo praticate, della cedevolezza del terreno di sedime e della instabilità del mezzo utilizzato.

La motivazione della sentenza impugnata, in conclusione, è risultata pertanto, secondo la suprema Corte, priva di contraddizioni e si è posta peraltro nel solco della giurisprudenza di legittimità che impone al datore di lavoro un costante aggiornamento del piano operativo della sicurezza in relazione alla natura e alle caratteristiche delle lavorazioni da compiersi. Per le ragioni sopra esposte, in definitiva, il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione sostenute dalla parte civile INAIL che ha liquidate in 3.000 euro oltre accessori.