Sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore, scaduto il 31 dicembre 2016.
L’accordo che scade il 31 dicembre 2024, ribadisce dal punto di vista economico e normativo la specificità delle imprese artigiane, permettendo alle stesse, di operare nel miglior modo nell’ambito del mercato di riferimento.
Per quanto riguarda la parte economica l’accordo (che puoi scaricare qui), prevede un aumento (a livello 5°), pari a 120,00 € lordi sui minimi di retribuzione tabellari con le seguenti decorrenze :
- 60,00 € con decorrenza 1° novembre 2022
- 30,00 € con decorrenza 1° luglio 2023
- 20,00 € con decorrenza 1° luglio 2024
- 10,00 € con decorrenza 1° dicembre 2024
L’indennità speciale, prevista dal precedente testo contrattuale, viene incrementata, al 5° livello, di 5,00 € lordi a partire dal 1° novembre 2022 e di ulteriori 5,00 € lordi a partire dal 1° dicembre 2024.
Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale (2017 – 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo in esame, verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 15,00 € per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.
Questo istituto che ha natura temporanea, non rientra nella base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali e non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti (nessuno escluso), ivi compreso il TFR, viene riproporzionato in caso di lavoro part-time ed in caso di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Dal punto di vista normativo , la disciplina dell’apprendistato professionalizzante e del rapporto a tempo parziale è stata aggiornata in base al Dlgs 81/2015.
Anche la normativa del contratto a termine è stata aggiornata introducendo ulteriori causali per rinnovi o proroghe.
Sinteticamente segnaliamo inoltre l’introduzione di una apposita normativa per le ipotesi di abbandono del posto di lavoro per coloro che non si presentano in azienda per 10 giorni continuativi; a fronte di tale situazione il datore di lavoro potrà trattenere, a titolo di penale, una somma pari alla indennità di preavviso dovuta per il licenziamento nelle misure individuate dagli articoli 49 e 50 del CCNL.
L’intesa recepisce l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021, sulla bilateralità, a decorrere dal 1° novembre 2022 e ricompone una lunga vertenza contrattuale che ci consente di rafforzare e consolidare il nostro sistema di rappresentanza.
Trasmetteremo, non appena elaborate, le nuove tabelle retributive in vigore dal 1° novembre c.a. ( impiegati, operai e apprendisti ).