Decreto Legge 16/02/2023 n. 11

Gazzetta ufficiale n. 40 16/02/2023

Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445; 

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre

ulteriori e piu’ incisive misure per la tutela della finanza pubblica

nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia

edilizia e di definire il perimetro della responsabilita’ derivante

dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 16 febbraio 2023; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell’economia e delle finanze; 

E m a n a 

il seguente decreto-legge: 

 

 

Art. 1 

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo

delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77 

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 1-quater, e’ aggiunto il seguente: «1-quinquies.

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di

imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1,

lettere a) e b).»; 

b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ferme le

ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che,

ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita’ in solido

del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e’ in ogni

caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver

acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della

seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il

credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle

opzioni di cui al comma 1: 

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel

caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la

circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in

essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non

necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa

vigente; 

b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda

sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale

notifica non e’ dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

che attesti tale circostanza; 

c) visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli

interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda

di accatastamento; 

d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese

sostenute, nonche’ documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle

spese medesime; 

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti

tecnici degli interventi e di congruita’ delle relative spese,

corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai

tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito

presso i competenti uffici; 

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici

condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e

relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; 

g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la

documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e

d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei

trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per

l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica

degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso

di interventi per i quali uno o piu’ dei predetti documenti non

risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

che attesti tale circostanza; 

h) visto di conformita’ dei dati relativi alla documentazione

che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla

detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi

dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai

soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei

centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato

decreto legislativo n. 241 del 1997; 

i) un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui

all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che

intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente

articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli

35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007. 

6-ter. L’esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo

ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti

dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i

crediti di imposta da una banca, o da altra societa’ appartenente al

gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato

un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione

di possesso, da parte della banca o della diversa societa’ del gruppo

cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da

a) a i). 

6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui

al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilita’

solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale puo’

fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravita’

della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova

della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa

grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del

cessionario nella violazione e della sua responsabilita’ solidale ai

sensi del comma 6. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14,

comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.». 

 

 

Art. 2 

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma

2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non e’ consentito

l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere

a) e b), del medesimo decreto-legge. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni

relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo

119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data

antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: 

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini

risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata

(CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge

n. 34 del 2020; 

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata

la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e

risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata

(CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge

n. 34 del 2020; 

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la

ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per

l’acquisizione del titolo abilitativo. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni

relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di

cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i

quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente

decreto: 

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove

necessario; 

b) per gli interventi per i quali non e’ prevista la

presentazione di un titolo abilitativo, siano gia’ iniziati i lavori; 

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare

ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita

dell’immobile nel caso di acquisto di unita’ immobiliari ai sensi

dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui

redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies,

del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 

4. Le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e

3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto

periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato

decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate. 

 

Art. 3 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

Dato a Roma, addi’ 16 febbraio 2023 

 

MATTARELLA 

Meloni, Presidente del Consiglio

dei ministri 

Giorgetti, Ministro dell’economia e

delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Nordio