Firmato dal Ministero della Transizione Ecologia il DM 15 luglio 2022 che definisce le condizioni di sicurezza che consentiranno di riutilizzare per altre opere i materiali derivanti dalle demolizioni e dalle attività di costruzione.
Il provvedimento si inserisce nelle iniziative a sostegno dell’economia circolare.
È previsto per gli operatori del settore un periodo transitorio di 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Nel frattempo, si potranno continuare ad utilizzare i materiali derivanti da procedure di recupero già autorizzate.
Quali sono i materiali recuperabili
Sono definiti recuperabili i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione classificati come non pericolosi. Sono elencati nella Tabella 1 allegata al decreto. Si tratta di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, terre e rocce da scavo, pietrisco per massicciate ferroviarie, rifiuti misti non contenenti mercurio, PCB (presente talvolta in isolanti o vernici) e altre sostanze pericolose.
Possono essere riutilizzati anche i rifiuti di origine minerale indicati nella Tabella 1. Tra questi ci sono scarti di ghiaia e pietrisco non prodotti con trattamenti chimici, scarti di sabbia e argilla, polveri e residui, rifiuti derivanti dal taglio della pietra, residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, scarti di prodotti ceramici, residui di materiale di sabbiatura.
Il decreto fissa inoltre le concentrazioni limite degli elementi potenzialmente pericolosi che possono essere contenuti nei materiali da recuperare e prevede test di cessione per accertare la corretta composizione dei materiali da riutilizzare.
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Come possono essere riutilizzati
Gli aggregati recuperati possono essere riutilizzati per:
– la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
– la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
– la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
– la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
– la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
– il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
Il riutilizzo è soggetto alla marcatura CE.
Non deve costituire fonte potenziale di contaminazione per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee.
Il decreto contiene il modello della dichiarazione di conformità che il produttore deve compilare per attestare le caratteristiche dell’aggregato recuperato. La dichiarazione deve essere conservata per 5 anni