Le associazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto il nuovo accordo territoriale (valevole per le imprese con sede legale nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi) sull‘elemento variabile della retribuzione (EVR) per 2023, il cui dato è legato sia a parametri di settore che a parametri aziendali.

parametri di settore sono stati verificati dalle associazioni di categoria a livello territoriale e per il triennio (dal 2020 al 2022) sul triennio precedente (dal 2019 al 2021) risultano positivi, quindi soddisfatti.

 

I parametri aziendali devono essere autocertificati dall’azienda e risultano soddisfatti se:

  • Nel triennio (dal 2020 al 2022) le ore denunciate in Cassa Edile sono superiori a quelle del triennio precedente (dal 2019 al 2021) al netto delle ore di cassa integrazione.
  • Il volume d’affari IVA, rilevabile esclusivamente dalla dichiarazione annuale IVA, nel triennio (dal 2020 al 2022) è superiore a quello del triennio precedente (dal 2019 al 2021).

 

Ipotesi A) i due parametri risultano entrambi pari o positivi: sarà riconosciuto dall’azienda l’EVR nella misura intera stabilita a livello territoriale.

Ipotesi B) i due parametri risultano entrambi negativi: l’EVR non sarà erogato.

Ipotesi C) solo uno dei due parametri è negativo: l’EVR spetterà nella misura del 50% per il settore Artigianato e PMI.

 

Ogni azienda produrrà un’autocertificazione (allegato 1), che dovrà essere debitamente compilata e firmata in quanto assunzione di responsabilità. Unitamente a quest’ultima autocertificazione, occorrerà allegare “l’estratto conto ore denunciate ai fini EVR” emesso dalla cassa edile ed il volume d’affari IVA attestante il diritto all’esonero parziale o totale.

La documentazione verrà trasmessa a mezzo PEC alle organizzazioni sindacali le quali potranno, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, attivare un confronto per la verifica dell’autodichiarazione.

L’importo è determinato a livello territoriale ed è corrisposto, in quote mensili nell’anno 2023, agli operai ed agli impiegati nella misura del 4% dei minimi tabellari.

 

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