In base alle procedure operative emanate dal Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato / FSBA a fine gennaio 2023 e dei successivi chiarimenti pervenuti dalla Direzione Generale del Fondo, sono stati confermati i termini tassativi per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni nel settore dell’artigianato non edile:

  • in sede di prima applicazione, con riferimento alle integrazioni salariali di competenza dei mesi di gennaio 2023 e febbraio 2023, la domanda di prestazione dev’essere presentata telematicamente per singole mensilità di competenza entro e non oltre il prossimo martedì 28 febbraio 2023;
  • a regime, a decorrere dalle integrazioni salariali ordinarie che si collocano dal 1° marzo 2023 in avanti, la domanda di prestazione dev’essere presentata telematicamente per singole mensilità di competenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio dell’evento (della CIG) indicata nell’accordo sindacale.

Il mancato rispetto di tali tassative scadenze di presentazione della domanda può determinare la reiezione / il mancato accoglimento della stessa, con obbligo dell’impresa di corrispondere a proprio carico il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, maggiorato delle contribuzioni e dei premi correnti dovute all’Inps e all’Inail.

ENTRO MARTEDI 28 FEBBRAIO COMUNICARE LE GIORNATA DI “CASSA” EFFETTUATE DALL’INIZIO DEL 2023

In considerazione di quanto precede, con riferimento alle eventuali ore di cassa integrazione FSBA usufruite nei mesi di gennaio e febbraio 2023, è indispensabile che le imprese comunichino immediatamente all’Ufficio Paghe di riferimento il calendario delle presenze del mese di febbraio 2023, indicando l’effettivo utilizzo della cassa stessa e la previsione fino a fine mese.

Solo così sarà possibile l’inoltro tempestivo della domanda telematica di CIG al Fondo, entro il termine ultimo di martedì 28 febbraio 2023, così evitando il rischio di eventuali ritardi e mancato accoglimento per tardività della domanda stessa.