Hai usufruito o utilizzerai i bonus fiscali per ristrutturare casa? Il Fisco ha otto anni di tempo per passare ai raggi x l’intera procedura e scovare eventuali omissioni e errori.

 

COSA SI RISCHIA IN CASO DI ERRORI O FRODE E CHI PAGA

La sanzione più grave è l’annullamento del beneficio. Con la conseguenza che il beneficiario dovrà restituire l’importo della detrazione con un conto salatissimo che includerà sanzioni e interessi fino al 200% della detrazione stessa. Con possibili risvolti penali in caso di frode.

L’Agenzia delle Entrate verificherà sopratutto le pratiche di cessione del credito e lo sconto in fattura.

Oltre al beneficiario finale, nel mirino degli 007 dell’Agenzia entra l’intera filiera di coloro che hanno partecipato alle procedure e concorso alla violazione, inclusi i fornitori (per lo sconto) e i cessionari che hanno acquistato il credito d’imposta. Insieme a loro tutti i professionisti che hanno asseverato le pratiche.

 

COME AVVENGONO I CONTROLLI ED ENTRO QUANDO SI EFFETTUANO

Si inizia con la verifica documentale. Qualora venisse riscontrata l’assenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, inizia l’azione di recupero.

L’Agenzia deve effettuare i controlli entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per quest’ultima si intende quella diretta all’ottenimento del beneficio. In caso, invece, di cessione del credito, le procedure di recupero devono eventualmente scattare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno (si intende l’anno successivo a quello di utilizzo irregolare del credito).

 

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

  1. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Le persone fisiche devono conservare anche le ricevute del bonifico bancario o bonifico postale, sottostanti all’intervento;
  2. se i lavori siano stati effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione contenente consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;
  3. nel caso di interventi effettuati su parti comuni degli edifici, va anche acquisita copia della delibera assembleare. Inoltre, serve anche quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Detta documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
  4. una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico. Invece, per gli interventi antisismici, copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al contabile di riferimento.