Con l’entrata in vigore delle normative (L. 215/21) che obbligano i committenti alla Comunicazione Obbligatoria preventiva delle collaborazioni autonome occasionali, cambia il contesto sanzionatorio. 

 

CHE COSA PUÓ ESSERE CONTESTATO DALL’ISPETTORE DEL LAVORO? 

La norma obbliga qualunque committente, nell’ambito dell’instaurazione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, privo di partita Iva e ad eccezioni delle prestazioni intellettuali, a comunicarne preventivamente l’inizio, il termine, la presunta durata, la località di svolgimento della prestazione e la natura della stessa al Ministero del Lavoro, attraverso un’apposita applicazione sul sito ministeriale o, in alternativa, con comunicazione e-mail alla sede dell’ispettorato territoriale del lavoro competente. 

La mancata comunicazione preventiva della prestazione lavoro autonomo occasionale, nonché la comunicazione effettuata in ritardo, sono comunque equiparate nelle sanzioni ad un importo compreso tra 500 e 2.500 € per ogni comunicazione omessa, considerando il lavoratore in nero ai fini sia della relativa maxi sanzione Bersani, sia del corredato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (sospensione che scatta nel momento in cui gli ispettori individuano un numero di lavoratori irregolari superiore al 10% della forza assunta).

 

CHE COSA SUCCEDEDE SE GLI ISPETTORI RITENGONO SI TRATTI DI LAVORO SUBORDINATO? 

LEGGI I QUATTRO CASI

Nel caso gli Ispettori ritengano, anziché una prestazione autonomo occasionale, si tratti di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, scattano le ulteriori sanzioni legate alla mancata effettuazione di tutta quella serie di adempimenti preventivi e correnti legati all’installazione in un rapporto di lavoro dipendente. Tra questi: la preventiva comunicazione Unilav al centro per l’impiego, la lettera di assunzione, la predisposizione dei cedolini paga mensili, il pagamento dei contributi Inps e premi Inail, il tutto con relative sanzioni specifiche.

La recente nota ministeriale del 19 aprile 2022 ha sostanzialmente confermato integralmente questo impianto sanzionatorio, chiarendo però questi punti:

1.     il lavoratore autonomo occasionale per il quale il Ministero disconosca la natura autonoma del rapporto e rivendichi invece quella subordinata, farà scattare la maxi-sanzione lavoro nero nell’ipotesi in cui è stata omessa la preventiva comunicazione obbligatoria della prestazione occasionale o, in alternativa, nel caso in cui non sia stato ancora adempiuto, all’atto dell’accesso ispettivo, alcun adempimento amministrativo legato alla prestazione occasionale stessa;

2.     al contrario, se all’atto della verifica ispettiva risulta già versata la ritenuta d’acconto per quel collaboratore occasionale, lo stesso non sarà tecnicamente considerato in nero e quindi scatteranno esclusivamente le sanzioni legata all’omessa preventiva comunicazione, alle eventuali mancate scritture obbligatorie legate ad un rapporto di lavoro subordinato, ma non la maxi-sanzione per lavoro nero in quanto, tecnicamente, quel lavoratore non è “sconosciuto all’amministrazione”;

3.     dalla maxi-sanzione lavoro nero sono parimenti esclusi i casi in cui il personale ispettivo dovesse ritenere di natura subordinata una prestazione lavorativa resa, nei confronti del relativo committente, da un lavoratore autonomo, comunque titolare di partita iva ed iscrizione ad un Albo (qual è il caso, ad esempio, di lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti che svolgono in ambito di subappalto prestazioni nel mondo edile), rispetto ai quali resta applicabile solo l’impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro;

4.     la maxi-sanzione scatta invece in tutti i casi in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione al Registro Imprese o all’Albo (il che potrà coinvolgere qualsiasi settore, incluso quello dell’edilizia).

 

 

A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI 

La maxi-sanzione è fino a 43.200 €, il doppio se il datore di lavoro risulta recidivo.

Attualmente la sanzioni per la mancate comunicazioni sono determinate come di seguito:

a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

– lavoratori stranieri;

– minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);

– percettori del reddito di cittadinanza

La legge di bilancio 2019 ha altresì previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).

Vengono poi trasmesse alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate le prove dei pagamenti effettuati in nero.

 

Per ulteriori info

ufficio.sindacale@unioneartigiani.it

02 8375941