Il “BONUS MARONI” è l’incentivo al posticipo del pensionamento per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103).
- La domanda di incentivo si presenta all’INPS.
- L’INPS certifica il diritto al bonus e lo comunica al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla domanda.
- Da questo momento il datore di lavoro applica l’incentivo e versa i contributi a carico del lavoratore in busta paga, procedendo anche al recupero di quanto eventualmente già versato.
A fronte della richiesta, il beneficio viene applicato a tutti i rapporti di lavoro, in essere e successivi. Quindi, se il dipendente cambia posto di lavoro continuerà automaticamente a fruirne. In pratica, se il dipendente cambia datore di lavoro, sarà sempre l’INPS a comunicare automaticamente l’applicazione dell’incentivo alla nuova azienda.
L’opzione alla rinuncia dei contributi può essere esercitata una volta sola, ed è revocabile. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro riprende a versare i contributi dal primo mese di paga successivo alla revoca.
A CHI SI APPLICA E COME SI COORDINA COL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
Il beneficio riguarda i dipendenti del pubblico e del privato che hanno maturato 62 anni di età e 41 anni di contributi e che decidono di non optare per la pensione anticipata flessibile (Quota 103) restando invece al lavoro. In questo caso, possono decidere di rinunciare a versare i contributi a proprio carico ricevendo la somma corrispondente in busta paga.
Questo, a partire dalla prima decorrenza utile che sarebbe scattata con la Quota 103 (non anteriore al primo aprile). Se però tale decorrenza è già trascorsa, allora l’incentivo spetta dal primo mese successivo alla domanda.
L’importo in più che il lavoratore riceve in busta paga è imponibile solo ai fini fiscali e non contributivi. In questo senso, c’è una regola di coordinamento con il taglio del cuneo fiscale. L’incentivo è infatti riconosciuto al netto di eventuali riduzioni contributive già applicate per il taglio del cuneo.
QUANDO CESSA L’INCENTIVO
L’incentivo non è più utilizzabile (se è attivo cessa automaticamente), nel momento in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia, anche se continua a lavorare. E viene meno anche se il lavoratore va in pensione anticipata, o comunque la conseguimento di una qualsiasi pensione diretta. Se invece il lavoratore prende una pensione di reversibilità può continuare a utilizzare l’incentivo, il decreto si riferisce esplicitamente al divieto di cumulo con una pensione diretta.
Ulteriori info nel Messaggio INPS n. 2426 del 28 giugno 2023.