La nuova legge chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.
Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.
L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
L’elenco della documentazione di cui la banca deve entrare in possesso comprende:
– il titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera;
– la notifica preliminare alla Asl;
– la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate
– la visura catastale dell’immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento;
– le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute;
– le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;
– la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni;
– gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento;
– il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
– l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
Con la consegna e la verifica di questi documenti, la banca sarà libera dalla responsabilità solidale nei confronti dell’impresa o del committente che cede i crediti fiscali e potrà a sua volta rimetterli sul mercato delle imprese e delle partite Iva, liberando così nuove capienze per l’acquisti di ulteriori bonus.
I clienti riceveranno un’attestazione di possesso, da parte della banca, di tutta la documentazione elencata.
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