Ecco quanto dispone la circolare 19/e dell’Agenzia delle Entrate .

Ricordiamo che secondo la normativa attuale i bonus fiscali “possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori». 

L’articolo 23-bis del decreto Ucraina (DL 50/22) ha stabilito che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Dunque, il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell’“opera” complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.

In altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

COSA DEVONO FARE LE IMPRESE E COME TI AIUTA UNIONE ARTIGIANI

L’integrale applicazione di tali contratti collettivi (siano essi nazionali o territoriali / provinciali) presuppone  il rispetto:

  • della parte normativa
  • della parte economica
  • della gestione e contribuzione alla bilateralità di settore (di fatto, per Milano / Monza e Brianza, i versamenti alla Cassa Edile).

Ciò premesso, anche in considerazione del fatto che non esiste ad oggi alcun facsimile “ex lege”, i nostri Uffici Paghe aiuteranno le Imprese a chiarire e a comunicare quale, tra i CCNL del mondo edile che seguono, viene applicato ai propri lavoratori, così come risultante dalle nostre elaborazioni paghe. Questi i contratti che rientrano tra i criteri dall’Agenzia delle Entrate per il riconoscimento dei Bonus fiscali.

Codice CCNL Descrizione CCNL
F012 (che ha assorbito anche i precedenti F011 ed F016) CCNL lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative del settore edilizia e affini aderenti ad ANCE; LEGACOOP Produzione e Servizi; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI Produzione e Lavoro
F015 CCNL lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore edilizia e affini aderenti a CLAAI, Confartigianato, CNA e CASA
F017 CCNL lavoratori dipendenti delle aziende PMI / Piccole e Medie Imprese del settore edilizia e affini aderenti a aderenti a CONFIMI IMPRESA
F018 (che ha assorbito anche il precedente F017) CCNL lavoratori dipendenti delle aziende PMI / Piccole e Medie Imprese del settore edilizia e affini aderenti a aderenti a CONFAPI ANIEM

 

IL COMMITTENTE DEVE VERIFICARE L’INSERIMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NEL CONTRATTO

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate è onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi e verificarne l’inserimento: l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor e nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

 

ATTENZIONE La norma, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

 

Restano anche l’obbligo della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (L.143/21) e della verifica dell’idoneità tecnico professionale (art 26, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 81/2008).

Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato d.m. n. 143 del 2021.

Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

  • Superbonus
  •  recupero del patrimonio edilizio
  •  efficienza energetica
  •  adozione di misure antisismiche
  •  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
  •  installazione di impianti fotovoltaici
  •  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  •  detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
  •  credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  •  Bonus mobili
  •  Bonus verde

 

CHI RILASCIA IL VISTO DI CONFORMITÀ VERIFICA ANCHE L’INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

I soggetti che secondo la legge possono rilasciare il visto di conformità, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Banche e finanziarie, in sede di cessione del credito, mettono a disposizione i loro modelli per la dichiarazione sostitutiva. 

Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Sul piano dei controlli, la disposizione normativa in commento prevede che l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, «può avvalersi» dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Si precisa che l’Agenzia delle Entrate riscontra la sussistenza del requisito (indicazione del contratto collettivo applicato), mentre sono rimessi all’Ispettorato del lavoro i controlli secondo le ordinarie procedure.

L’obbligo si riferisce ai contratti stipulati dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

 

Per ulteriori informazioni esclusivamente sull’indicazione del contratto collettivo di lavoro rivolgersi al referente Paghe. 

Per i visti di conformità rivolgersi al Caf di Unione Artigiani – ecobonus@unioneartigiani.it