Dagli allegati del DCPM DEL 13 ottobre 2020 (dPCM 13 ottobre 2020) vengono in evidenza alcune misure di interesse per il settore del Trasporto Pubblico non di Linea.
In particolare si segnalano, negli allegati 14 e 15:
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali.
Servizi di trasporto non di linea
- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
- Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.
- Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.
- L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;
- Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
- I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità. A tale proposito si riportano alcuni esempi: – coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino all’adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Per maggiori informazioni ed assistenza:
Ufficio Taxi Unione Artigiani, via Messina 51, 02 34.53.72.50.