Superminimi individuali, principio dell’assorbimento e successiva riduzione.

Talvolta il datore di lavoro intende riconoscere al lavoratore somme retributive individuali mensili aggiuntive rispetto a quelle minime tabellari stabilite dalla contrattazione collettiva.

Si parla, in questo caso, dei cosiddetti “superminimi individuali”, rispetto ai quali sorge spesso la necessità di valutarne successivamente l’assorbibilità (in quanto trattamento di miglior favore per il dipendente), in presenza di incrementi della retribuzione derivante dalla contrattazione collettiva / aziendale / individuale (ad esempio, aumenti da CCNL, passaggi di livello / attribuzione di superiore qualifica, ecc.).

Secondo il prevalente orientamento dei Tribunali, il superminimo individuale è generalmente assorbibile a fronte dei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

Questo sta a significare che gli aumenti retributivi che vengono normalmente disposti dal contratto collettivo non si sommano al superminimo individuale goduto dal lavoratore (elevando il “lordo” complessivo mensile) ma lo “assorbono”, cioè lo riducono in tutto o in parte, rimanendo così invariata la complessiva retribuzione lorda mensile del lavoratore; ad analoga conclusione (cioè, di possibilità di assorbimento) possiamo giungere anche in ipotesi di incremento della retribuzione base derivante dal riconoscimento di un livello superiore di inquadramento.

 

Peraltro, i giudici ritengono che la facoltà di assorbimento del superminimo non operi:

  1. nel caso in cui sia stata stabilita espressamente la non assorbibilità del superminimo, il ché può accadere:
  • quando la clausola di attribuzione del superminimo al singolo dipendente esplicita la natura non “assorbibile” dello stesso;
  • quando sia rinvenibile il cosiddetto “comportamento concludente” delle parti e, nello specifico, quando – seppure con facoltà (ancorché esplicitata) di assorbimento – il superminimo attribuito al lavoratore non sia mai stato in precedenza assorbito pur in presenza di intervenuti aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, con i quali si è invece sempre cumulato / assommato;
  1. nelle ipotesi di aumenti derivanti dai contratti collettivi nei quali sia stata espressamente indicata la non assorbibilità degli stessi nell’ambito dei superminimi riconosciuti ai singoli lavoratori;
  2. laddove l’elemento retributivo riconosciuto al singolo lavoratore abbia natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente (qui di seguito, uno specifico esempio: Egregio Signore, in considerazione della Sua dedizione e sempre dimostrata disponibilità nei confronti dell’Azienda, abbiamo il piacere comunicarLe la decisione aziendale di riconoscerLe, a partire dal prossimo mese di …, un aumento retributivo di importo pari ad euro … lordi mensili”).

Negli altri casi, quindi, è possibile assorbire il superminimo individuale.

 

Nel quadro che precede, è quindi per lo meno opportuno accompagnare l’erogazione della somma in questione con una specifica lettera di attribuzione del superminimo assorbibile, che il datore di lavoro farà preventivamente sottoscrivere al lavoratore, secondo il testo che segue:

Gentile signore,

confermando quanto convenuto nei colloqui intercorsi tra le parti, abbiamo il piacere di confermarLe che, a decorrere dal periodo di paga in corso al mese di …, la scrivente ha ritenuto di riconoscerLe un importo lordo pari ad Euro … (diconsi Euro …) orari / mensili, da considerarsi quale superminimo individuale assorbibile in acconto sui futuri miglioramenti contrattuali ed, occorrendo, a copertura di eventuali eccedenze qualitative e/o quantitative rispetto alla prestazione contrattualmente prevista.

Lo stesso importo oggi individuato, infatti, sarà considerato quale anticipo in conto futuri incrementi retributivi, rispetto ai quali la scrivente si riserva facoltà di assorbimento rispetto a tutti gli eventuali futuri incrementi retributivi (e sino a concorrenza, ovviamente, del predetto superminimo) scaturenti da norme di legge o di contratto collettivo, aziendale e/o individuale (ad esempio, passaggi di livello, incrementi derivanti da rinnovi del CCNL applicato, nonché dai contratti di secondo livello – regionale –, premi di produzione o di risultato aziendali, ed altro).

In sostanza, l’assorbimento di tali voci sarà effettuato mediante corrispondente diminuzione del predetto superminimo in misura equivalente ai diversi incrementi che dovessero di volta in volta entrare in atto.

Ad ogni modo, le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale mancato assorbimento di detta somma, a fronte di successivi incrementi derivanti dalle disposizioni legislative e contrattuali, non determinerà il venir meno della facoltà datoriale di successiva assorbibilità delle somme oggi riconosciuteLe.

Gradisca a sottoscrivere copia della presente in segno di ricevuta e di integrale ed incondizionata accettazione”.

 

Potrebbe infine verificarsi il caso in cui il datore di lavoro intenda riconoscere l’aumento contrattuale senza – nei fatti – compensare / assorbire detto incremento con il superminimo.

Allo scopo di evitare che possa configurarsi quel “comportamento concludente” di cui sopra, circa il venir meno della facoltà di assorbimento, è utile – da un lato – assorbire l’aumento / l’incremento nell’ambito del superminimo e – dall’altro – erogare parallelamente al lavoratore una nuova voce “ad personam” (nuovo superminimo assorbibile), esposta separatamente e di pari valore rispetto a quanto assorbito.

Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo referente paghe.