Online sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture la sintesi delle nuove linee guida sul DL Salva Casa e dalla sua legge di conversione diretti agli enti territoriali e e a tutta la filiera.

 

PROCEDIMENTO A FINALITÀ MULTIPLA 
Confermata l’estensione di questa possibilità a tutti gli interventi e le trasformazioni previste dal decreto.
SANATORIA PER IMMOBILI VINCOLATI
Anche per aumenti di volume o superficie, la procedura segue tempi certi e si applica anche con il meccanismo del silenzio-assenso da parte di Regione e Sovrintendenza.
REGOLARIZZAZIONE VARIANTI EDILIZIE ANTE 1977
Gli edifici costruiti prima del 30 gennaio 1977 non prevedevano una procedura per approvare varianti in corso d’opera. Con il DL Salva Casa, le difformità possono ora essere sanate tramite SCIA in sanatoria, pagando una sanzione tra 1.032 e 10.328 euro. Il Comune non dovrà più verificare la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie dell’epoca.

 

TOLLERANZE EDILIZIE AMPLIATE

Gli scostamenti costruttivi superiori tra il 2% e il 6% non saranno più considerati violazioni edilizie se dovuti ai limiti delle tecniche costruttive dell’epoca. Questo vale anche per immobili vincolati, senza necessità di autorizzazione paesaggistica. Questa regola si applica anche agli immobili vincolati senza necessità di autorizzazione paesaggistica.

 

SANZIONI PER SANATORIA 

La SCIA in sanatoria richiede il pagamento di una somma tra i 516 e i 10.328 euro, a seconda del tipo di conformità. Il Comune può applicare la sanzione minima se non vi è aumento di valore dell’immobile.

 

MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D’USO 

Ora è sempre possibile il mutamento tra categorie funzionali affini (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale), salvo specifiche condizioni fissate dai Comuni. Le amministrazioni dovranno individuare in modo chiaro eventuali limitazioni, evitando ambiguità normative, allineandosi alle nuove norme

 

MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D’USO E ONERI URBANISTICI

Il Decreto esclude l’obbligo di reperire aree per opere pubbliche o parcheggi, riducendo così gli oneri per i cittadini. Gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti, mentre restano quelli per l’urbanizzazione secondaria, se previsti dalle normative locali. L’esonero dai contributi per gli oneri primari si applica anche in presenza di normative comunali contrarie.

 

RECUPERO DEI SOTTOTETTI

Il decreto consente il recupero abitativo dei sottotetti anche in presenza di distanze minime non rispettate, purché l’intervento non modifichi la forma, la superficie o le altezze dell’edificio. La deroga sulle distanze vale per tutte le regioni che hanno disciplinato il recupero dei sottotetti.